Tribunale di Milano - Liquidazione giudiziale: la violazione delle regole tecniche che presiedono allo svolgimento dell’attività bancaria non determinano nullità di un finanziamento riconosciuto al soggetto poi fallito.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
20/01/2026

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. - Crisi d’Impresa, 20 gennaio 2026 – Pres. Caterina Macchi, Rel. Lorenzo Lentini, Giud. Rosa Grippo.

Liquidazione giudiziale – Credito di una banca già erogatrice di un finanziamento – Insinuazione al passivo – Avvenuta violazione da parte di quella della normativa in materia di merito creditizio – Nullità del contratto posto alla base del riconoscimento di quel finanziamento – Esclusione – Ragione sottostante.

In applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022 deve ritenersi che le eventuali patologie emerse a carico del processo di valutazione da parte di una banca del merito creditizio del soggetto finanziato - poi sottoposto a liquidazione giudiziale - non incide sulla validità del contratto di finanziamento, il quale costituisce dunque valido titolo per l’insinuazione al passivo di quella procedura, come poi apertasi, del credito dell’istituto finanziatore. Va infatti condivisa la preoccupazione espressa dalla Sezioni Unite in quella decisione circa le ripercussioni sulla sicurezza dei traffici giuridici (valore parimenti fondamentale dell’ordine pubblico economico) di una indiscriminata estensione delle nullità contrattuali per la gestione di patologie comportamentali ascrivibili ad una delle parti (sanzione che dovrebbe costituire una reazione extrema dell’ordinamento per vizi agevolmente identificabili dal sottoscrittore), onde le uniche norme la cui violazione si deve ritenere risultino suscettibili di determinare la cd. nullità virtuale del contratto vanno individuate in quelle che prescrivono uno specifico contenuto della pattuizione negoziale, categoria all’interno della quale non rientra la affermata violazione da parte dell’ente finanziatore dei doveri di corretta e prudente gestione impostigli dalla normativa di settore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-20-gennaio-2026-pres-macchi-est-lentini

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Un., 16 novembre 2022, n. 33719 https://www.unijuris.it/node/6558].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza