Tribunale di Brescia – Procedimento unitario: è inammissibile richiedere in forma di misura cautelare atipica la stessa inibitoria di cui si sia già in precedenza beneficiato, a titolo di misura protettiva, per la durata massima consentita.
Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ.- Fallimentare, procedure concorsuali, esecuzioni, 07 gennaio 2026 (data della pronuncia) – Giudice relatore designato Alessandro Pernigotto.
Procedimento unitario – Istanza di riconoscimento di una misura cautelare inibitoria ex art. 54, comma 1, C.C.I.– Natura sostanzialmente uguale a quella delle misure protettive precedentemente usufruite erga omnes per la durata di dodici mesi – Irrilevanza della sua limitazione soggettiva nei confronti di creditori determinati – Inammissibilità della nuova richiesta per divieto di aggiramento del termine ex art. 8 C.C.I.
La misura protettiva tipica dell’inibitoria alla promozione e/o prosecuzione di azioni cautelari e/o esecutive sul patrimonio del debitore istante non perde detta natura (divenendo con ciò una misura cautelare innominata) per il solo fatto che lo stesso abbia inteso limitarne i destinatari ad uno o più creditori specificamente individuati. Questo, con la conseguenza per cui, una volta spirato il termine di cui all’art. 8 C.C.I. di durata massima delle misure protettive, come raggiunto in ragione dell’avere il debitore usufruito dell’inibitoria in esame nel corso dapprima di una composizione negoziata e poi nel corso di una procedura di concordato preventivo come abbandonata, quella stessa misura non può essere nuovamente conseguita attraverso la proposizione, nel corso di un procedimento unitario da ultimo avviato di una domanda avente la medesima finalità, stante che, pur qualificata formalmente dal richiedente come di riconoscimento di una misura cautelare atipica, la stessa conserva invece natura sostanzialmente protettiva come quelle godute in precedenza, ragion per cui il suo riconoscimento finirebbe con l’aggirare il limite temporale stabilito dal legislatore per la sua complessiva durata massima, ciò al fine di circoscrivere il sacrificio imposto ai creditori interessati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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