Tribunale di Lucca – Concordato preventivo liquidatorio: possibile non incidenza della condotta tenuta dai soci illimitatamente responsabili della società che ha richiesto l’omologazione, pur anche forzosa, della procedura.
Tribunale di Lucca, Sez. Civile – Ufficio Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, 24 ottobre 2025 – Pres. Giacomo Lucente, Rel. Giulia Simoni, Giud. Giampaolo Fabbrizzi.
Concordato preventivo liquidatorio – Successione ereditaria dei soci della società proponente – Avvenuta rinuncia alla proposizione di un’azione di riduzione – Esclusione del suo costituire fattore ostativo all’omologazione o causa di revoca dell’ammissione – Fondamento – Possibilità che non abbia alcuna incidenza anche in caso di istanza di applicazione del cram down.
La condotta dei soci illimitatamente responsabili di una società che ha depositato una domanda di concordato preventivo liquidatorio, i cui beni non fanno parte dell’attivo concordatario (se non nei limiti in cui essi vi hanno consentito), laddove consistente, come specifico, nell’avere rinunciato e quindi nel non aver avviato, in qualità di legittimari pretermessi, un’azione di riduzione ereditaria rispetto a quanto disposto con testamento olografo da un loro familiare deceduto, non costituisce un atto in frode ai sensi dell’art. 106 C.C.I., né violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui all’art. 4 C.C.I in quanto non ascrivibile alla società debitrice, e, pertanto, non può costituire fattore ostativo all’omologazione del concordato o quale causa di revoca dell’ammissione.
Anche laddove, in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, si sia in quel caso richiesto, non essendosi raggiunte le maggioranze necessarie per l’approvazione dall’art. 109, primo comma, C.C.I., che il concordato risulti, ciò nonostante, essendo tale voto rilevante, omologato mediante applicazione ex art. 88, terzo comma, C.C.I. del cram down, al fine del riscontro della convenienza del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale, gli incrementi patrimoniali astrattamente derivanti dall’acquisto della qualità di erede in capo ai soci, (soci ai quali si estenderebbe ex art. 256 C.C.I. la liquidazione giudiziale) non possono, dovendosi avere riguardo al valore della liquidazione alla data della domanda di concordato (artt. 87, comma 1, lett. c) e 112, comma 5, C.C.I.), se a quel momento la successione ereditaria non si sia ancora aperta, essere, qualora di ammontare potenzialmente decisivo, considerati(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di controllo di fattibilità della proposta di concordato preventivo esercitabile dal giudice, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 23 gennaio 2013 n. 1521 https://www.unijuris.it/node/1701]
