Tribunale di Torre Annunziata – Azione di responsabilità intentata dal curatore nell’interesse dei creditori nei confronti di una banca per avere agevolato l’ex amministratore nel compimento di operazioni in pregiudizio della fallita.
Tribunale di Torre Annunziata, 27 ottobre 2025 (data della pronuncia) - Giudice Valentina Vitulano.
Fallimento – Azione risarcitoria nei confronti di una banca promossa dal curatore – Violazione da parte di quella della regola di condotta della sana e prudente gestione e della normativa speciale di settore – Operazioni sospette poste in essere dall’ex amministratore in pregiudizio del patrimonio della fallita - Omessa interruzione del rapporto – Responsabilità della banca per averne agevolato il compimento e condanna al risarcimento del danno – Non ricorrenza dei presupposti perché operare la compensazione – Ragione sottostante - Prescrizione –Decorrenza dalla manifestazione oggettiva del danno.
Non può ritenersi sussista reciprocità soggettiva qualora un credito verso il debitore sottoposto a fallimento, sorto prima dell’apertura della procedura, si contrapponga ad un controcredito della massa nato nel corso della stessa, e quindi non già prima insistente nel patrimonio del debitore, a seguito dell’esercizio da parte del curatore di un’azione di responsabilità, che in quella procedura trovi causa e fondamento, nei confronti di quello stesso creditore; ciò costituendo presupposto per l’operatività della compensazione ex art. 56 L.F. la reciprocità soggettiva (identità dei soggetti portatori contestualmente di posizioni debitorie e creditorie), nonché la reciprocità temporale tra i crediti che vanno ad estinguersi, nel senso che entrambi devono collocarsi o prima o dopo l’apertura della procedura concorsuale, ed essendo invece in quel caso, a fronte della legittimazione della curatela ad esperire nel corso della procedura una tale azione nell’interesse dei creditori sociali, quel credito sorto anteriormente nei confronti della società poi fallita. [nello specifico il Tribunale ha ravvisato la responsabilità colposa della banca che non aveva conformato la propria condotta alla diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, e che , in particolare, non aveva osservato la regola di condotta della sana e prudente gestione sancita dall’art. 5 TUB; le disposizioni, primarie e secondarie, ricavabili dalla normativa speciale del settore creditizio (vale a dire principalmente le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla circolare n. 229 del 21 aprile 2009) ed inoltre la normativa in tema di lotta al riciclaggio, e aveva, così agevolando, in spregio a tali regole cautelari e di condotta, l’attività di raccolta illecita di fondi tra il pubblico commessa dall’ex amministratore della società fallita, unitamente agli altri gestori di fatto della medesima società, in pregiudizio del patrimonio sociale, mediante l’emissione di certificati al portatore irregolari, siccome mai deliberati dalla società e tuttavia diffusi tra il pubblico spendendo il nome ed utilizzando la fama commerciale e la solidità economica di quella stessa, consentito a quei soggetti un utilizzo indisturbato dei servizi bancari pur connotato da chiari ed evidenti indici di abusivismo o comunque di illecito utilizzo, in violazione dell’obbligo di segnalazione e preventiva sospensione delle operazioni sospette e di interruzione del rapporto bancario di conto corrente, ad ha pertanto condannato, dovendosi escludere che potesse operare una qualche compensazione, quella banca a restituire in favore dell'intero ceto creditorio quanto era andato perduto, ovvero distratto dal patrimonio della fallita, avendo tra l’altro, stante che il termine del diritto al risarcimento da fatto illecito si prescrive non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile, valutato che in quel caso, la prescrizione si sarebbe dovuta far decorrere dal momento in cui i creditori, e per essi la curatela, erano stati oggettivamente posti in grado di venire a conoscenza dell'insufficienza del patrimonio sociale per l'inidoneità dell'attivo, raffrontato alle passività, a soddisfare i loro crediti e che quindi non ricorressero i presupposti per l’applicazione nello specifico di quell’istituto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
