Trib. di La Spezia - Provvedimento cautelare prefallimentare e custode giudiziario per gli atti di straordinaria amministrazione

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Data di riferimento: 
04/08/2010

Tribunale della Spezia, 4 agosto 2010
Alberto Cardino, presidente relatore ed estensore;
Nicola Mario Condemi, giudice;
Fabrizio Pelosi, giudice.

Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Misure cautelari ex art. 15, comma 8, L.F. - Sequestro giudiziario di azienda - Ammissibilità.

Qualora sussistano i requisiti di legge per la dichiarazione di fallimento ed il fondato rischio che, nel lasso di tempo intercorrente fra l'istanza di fallimento e l'udienza prefallimentare, la garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio della ditta debitrice venga meno e vi sia l'esigenza di evitare che l'amministrazione compia atti che possano depauperare la consistenza economica dell'azienda, può essere sottoposta a sequestro giudiziario l'intera azienda con nomina di custode giudiziario il quale godrà dei poteri di conservazione, di ordinaria amministrazione e, sia pure con l'autorizzazione del giudice delegato, ove necessario, di straordinaria amministrazione. (avv. Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

Provvedimento segnalato dall'avv. Claudia Del Bene

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]