Tribunale di Ferrara - Ristrutturazione dei debiti del consumatore: pur in presenza di altre concause del sovraindebitamento, anche un solo comportamento se rilevante e ripetuto, può costituire colpa grave ostativa all’accesso alla procedura.
Tribunale di Ferrara, Sez. civile – Ufficio delle procedure concorsuali, 25 marzo 2026 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Mauro Martinelli, Giud. Marianna Cocca e Vincenzo Cantelli.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Avvenuta irrogazione nei confronti del ricorrente di sanzioni amministrative per reiterate violazioni del Codice della Strada –– Rilevante concausa del verificarsi della condizione di sovraindebitamento – Ricorrenza di un’ipotesi di colpa grave - Condizione soggettiva ostativa dell’ammissione a quella procedura – Violazioni commesse da un familiare – Possibile irrilevanza – Fondamento.
Ai fini del riscontro dell’elemento soggettivo della colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento, ex art. 69 C.C.I., quale condizione ostativa dell’ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’esame del tribunale deve prendere in considerazione la condotta complessiva tenuta dal ricorrente e in tale ambito può focalizzarsi anche su uno specifico comportamento causativo, a prescindere dalle altre concause che hanno determinato l’insorgere di tale stato, laddove quel comportamento risulti rilevante e ripetuto. [nello specifico il Tribunale ha negato l’accesso a quella procedura alla ricorrente in presenza di plurimi debiti, complessivamente di importo non trascurabile in rapporto alla totalità dell’indebitamento, derivanti da sanzioni amministrative a lei notificate, mai pagate, come conseguenti alla violazione del codice della strada, maturate in un arco temporale pluriennale, perché ha considerato irrilevante che le infrazioni fossero state commesse dal suo ex coniuge utilizzando l’autovettura alla stessa intestata in quanto tale circostanza avrebbe imposto comunque alla ricorrente l’adozione di condotte attive e diligenti volte a impedire il protrarsi di tale situazione e ad evitare l’indebitamento a suo carico, segnalando l’identità del conducente al momento delle violazioni, o impedendo in modo concreto l’utilizzo del mezzo da parte di quello, o, ancora, variandone l’intestazione, rendendo così coerente la titolarità formale del veicolo con il suo utilizzo abituale]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
