Tribunale di Ivrea – Presupposto perché un contratto d’affitto d’azienda possa risultare oggettivamente funzionale all’accesso ad una procedura di risoluzione della crisi e dell’insolvenza di gruppo.
Tribunale di Ivrea, Sez. Civile – Procedure concorsuali, 07 gennaio 2026 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Antonia Mussa, Giud. Federica Lorenzatti e Alessia Carrera.
Contratto di affitto di azienda – Stipula da parte di due società – Strumenti di risoluzione della crisi e dell’insolvenza - Istanza congiunta di accesso a una procedura di gruppo – Avvenuta fusione per incorporazione della concedente nell’affittuaria – Presupposto per desumere la ricorrenza del requisito soggettivo richiesto per l’ammissione.
La stipula tra due imprese di un contratto di affitto di azienda può far considerare idonea, ai sensi dell’art. 284, comma 4, C.C.I., la proposizione da parte della concedente e dell’affittuaria di una domanda di riconoscimento ex art. 44 C.C.I. di un termine per l’accesso unitario ad uno degli strumenti di risoluzione della crisi e dell’insolvenza (concordato preventivo in continuità o domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o piano attestato di gruppo), laddove risulti funzionale alla fusione per incorporazione tra le società coinvolte come finalizzata, quali società facenti parte di un gruppo, al risanamento e alla tutela dei livelli occupazionali di entrambe. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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