Tribunale di Rovereto - Concordato minore: a prescindere dall’avvenuta disclosure da parte sua, la precedente condanna del ricorrente per bancarotta fraudolenta è incompatibile con la ritenuta assenza di atti in frode.
Tribunale di Rovereto, 27 novembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Michele Cuccaro.
Concordato minore - Condizioni di inammissibilità ex art. 77 CCII – Ritenuta assenza di atti in frode – Precedente avvenuta condanna penale del ricorrente per bancarotta fraudolenta – Incompatibilità tra le due situazioni e conseguente inaccoglibilità della domanda di accesso a quella procedura.
Nel concordato minore, ai fini della sua ammissibilità, l’essersi il debitore (nella specie, già amministratore di una società fallita) comportato in modo trasparente, per avere resi edotti i creditori in merito ad una sentenza irrevocabile di condanna per bancarotta fraudolenta in precedenza pronunciata nei suoi confronti a motivo di alcune azioni distrattive da lui commesse in danno di quella società (sentenza di cui peraltro si sarebbe avuta comunque conoscenza come conseguenza della diligente attività del Gestore in seno a quel procedimento), non è sufficiente a sanare l’intervenuto compimento di atti in frode ai creditori, quale condotta non solo civilmente, ma anche penalmente rilevante come posta alla base della citata condanna, onde la stessa va considerata del tutto incompatibile con la ritenuta assenza nel caso di specie di atti di frode ai creditori, quale presupposto necessario richiesto ex art 77 C.C.I. per accedere a quella procedura concordataria, cui quel soggetto, quale debitore, ha fatto ricorso per avere all’epoca prestato fideiussioni personali a favore di quelli stessi creditori verso i quali si era di conseguenza indebitato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
