Corte di Cassazione (6596/2026) – Fallimento: disciplina della revocatoria così detta “a cascata” e considerazioni in tema di onere della prova.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 marzo 2026, n. 6596 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Filippo D’Aquino.
Fallimento – Revocatoria ordinaria esercitata dal curatore nei confronti de terzo subacquirente – Avvenuta anteriore trascrizione da parte di quello del suo titolo d’acquisto - Onere della prova – Lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dal suo dante causa - Necessità che ne risulti dimostrata la conoscenza.
Nel caso in cui il curatore del fallimento proponga l’azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L. fall. ed ex art. 2901 c.c. anche nei confronti del subacquirente a titolo oneroso, che abbia trascritto il proprio titolo di acquisto prima della trascrizione dell’azione revocatoria, il curatore ha l’onere di provare, in base all’art. 2901, comma 4, c.c. la consapevolezza in capo al subacquirente della lesione arrecata alla garanzia patrimoniale dei creditori dalla compravendita del proprio dante causa, essendo irrilevante accertare che le condizioni dell’azione ricorrano anche in relazione all’acquisto del subacquirente medesimo. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-19-marzo-2026-n-6596-pres-terrusi-est-daquino
[in tema di proponibilità da parte del curatore fallimentare, in quanto in quel caso esperita nell’interesse della massa, dell’azione revocatoria nei confronti del terzo subacquirente nella forma “a cascata”, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 agosto 2025, n. 23041 https://www.unijuris.it/node/8641 e Corte di Cassazione, Sez. III civ., 06 dicembre 2023, n. 34214 https://www.unijuris.it/node/7500].
