Tribunale di Modena – Esdebitazione di soggetto ammesso a liquidazione controllata con riferimento ad una situazione debitoria derivata essenzialmente dal rilascio di garanzie fideiussorie: presupposti richiesti.

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Data di riferimento: 
18/03/2026

Tribunale Ordinario di Modena, Sez. III civ.- Settore Procedure Concorsuali, 18 marzo 2026 (data della pronuncia) – Pres. Ester Russo, Rel. Marco Molaro, Giud. Carlo Bianconi.

Esdebitazione – Imprenditore ammesso a liquidazione controllata per debiti determinati essenzialmente dal rilascio di fideiussioni- Istanza proposta, trascorsi tre anni, dall’apertura di quella procedura – Presupposto perché possa essere accolta - Non ricorrenza delle condizioni soggettive ostative previste dall’art. 282, comma 2, C.C.I. - Assenza di colpa grave, mala fede o frode nella creazione del sovraindebitamento.

Con riferimento all’istanza di esdebitazione proposta da un soggetto, trascorsi tre anni dall’apertura su sua iniziativa, quale sovraindebitato, della liquidazione controllata, la stessa può, nella ricorrenza dei presupposti richiesti dall’art. 280 C.C.I. ed in assenza di condanne per i reati previsti dall’art.344 C.C.I., trovare accoglimento ai sensi dell’art. ex art. 282, secondo comma, C.C.I. non integrando nello specifico causa ostativa alla concessione di quel beneficio la circostanza che una parte significativa dell’esposizione del ricorrente sia derivata da garanzie personali (fideiussioni) prestate, all’epoca in cui svolgeva attività imprenditoriale nel settore immobiliare ed edilizio, a sostegno di alcune società partecipate e collegate di riferimento e delle relative operazioni di quelle, ciò laddove non sussistano elementi per ritenere, in contrasto coi presupposti richiesti da detta disposizione, che tali garanzie siano state rilasciate in un momento in cui la futura crisi dell’impresa fosse già palese al debitore, e che la prestazione delle garanzie sia stata connotata da colpa grave o mala fede; ciò in quanto la sola sproporzione tra l’ammontare del debito garantito e la consistenza del patrimonio offerto dal fideiussore, in assenza di ulteriori indici di consapevole aggravamento dell’esposizione o di condotte fraudolente, non depone nel senso della non sussistenza dei presupposti di legge richiesti per l’accoglimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/34581/CrisiImpresa?Esdebitazione-ex-art.-282-CCII-e-rilascio-di-fideiussioni

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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