Tribunale di Venezia -Liquidazione controllata: l’avvenuta pregressa condanna del ricorrente per bancarotta non gli preclude l’accesso alla procedura.
Tribunale Ordinario di Venezia, Sez. I civ., 06 marzo 2026 – Pres. Marco Campagnolo, Rel. Carlo Azzolini, Giud. Anna Battaglia.
Liquidazione controllata – Apertura della procedura ad istanza del debitore – Condizioni soggettive ostative – Avvenuta condanna del sovraindebitato anni prima per bancarotta – Irrilevanza – Ragione preclusiva non incluse tra quelle ex artt. 268 e 269 C.C.I. – Possibile incidenza a fini esdebitatori.
La condanna del ricorrente per bancarotta intervenuta con sentenza anni prima rispetto alla presentazione da parte del sovraindebitato della domanda di apertura della liquidazione controllata non ne impedisce l’apertura, ciò in quanto non sono ostativi all'accesso a quella procedura i precedenti penali dello stesso, consistendo i presupposti che il tribunale deve a tal fine valutare a norma dell’art. 270 C.C.I. in quelli di cui agli artt. 268 e 269, tra i quali non è richiesta la mancanza di condanne; ferma restando comunque ogni successiva diversa considerazione di quelle ai fini dell’eventuale richiesta di esdebitazione. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
