Tribunale di Forlì – Concordato preventivo: possibilità che, decorso il termine di durata massima delle misure protettive, vengano riconosciute misure cautelari aventi lo stesso contenuto ma rivolte nei confronti di specifici creditori.
Tribunale Ordinario di Forlì, Sez. civile – Procedure concorsuali, 19 marzo 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Barbaraa Vacca.
Concordato preventivo – Riconoscimento di misure protettive – Perdita di efficacia in corso di procedura per decorso del termine massimo di durata – Istanza di misure cautelari dello stesso tipo – Differenza rappresentata solo all’essere rivolte nei confronti di soli specifici creditori -– Ammissibilità – Condizioni necessarie.
Le misure cautelari come definite dall’art. 2, co, 1, lett. q) C.C.I. non sono assoggettate al termine di durata massimo annuale previsto dall’art. 8 C.C.I., pacificamente riguardante le sole misure protettive, vale a dire le inibitorie generalizzate di cui alla precedente lett. p) C.C.I.; in considerazione di ciò deve ritenersi ammissibile, sia nel contesto della composizione negoziata che degli strumenti di regolazione della crisi, che , una volta decorso quel termine, sia possibile il riconoscimento di misure cautelari dirette sostanzialmente ad assicurare la medesima tutela inibitoria non più fruibile come prevista per misure protettive, a condizione tuttavia che le misure cautelari richieste non si traducano in un abuso dello strumento, non consistano in una generalizzata inibitoria nei confronti di tutti i creditori ma abbiano natura selettiva e diretta a destinatari specifici e individuati così da non violare il disposto dell’art. 8, riguardante la sola sospensione generalizzata, e sempre che le misure cautelari richieste siano suffragate dalla ricorrenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora e risultino perciò funzionali e coerenti con lo stato della procedura concordataria in corso e tali da bilanciare gli interessi delle altre parti coinvolte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento a precedenti giurisprudenziali in tema di ammissibilità tra loro contrasti, cfr. in questa rivista in senso difforme: Tribunale di Roma, 19 marzo 2025 https://www.unijuris.it/node/8425, ma in senso in vece conforme: Tribunale di Roma, 04 luglio 2025 https://www.unijuris.it/node/8657; Tribunale di Imperia, 20 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7646; Tribunale di Padova, 12 settembre 2025 https://www.unijuris.it/node/8662 e Tribunale di Udine, 30 aprile 2024 https://www.unijuris.it/node/7765].
