Corte di Cassazione (30032/2025) - Legittimazione passiva in sede di azione di inefficacia ex art. 44 L.F. del pagamento eseguito dal terzo pignorato, quale debitor debitoris, dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa del suo creditore.

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Data di riferimento: 
13/11/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 novembre 2025, n. 30032 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Espropriazione presso terzi a carico del debitore poi assoggettato a liquidazione coatta amministrativa - Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. del pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore assegnatario - Legittimazione passiva di questi quale beneficiario dell'atto solutorio.

In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione con la quale il curatore fa valere l'inefficacia, ai sensi dell'art. 44 l.fall., del pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore assegnatario ha ad oggetto un atto estintivo di un debito del fallito, a lui riferibile in quanto effettuato con il suo denaro e in sua vece, sicché va esercitata nei soli confronti dell'accipiens, ossia di colui che ha effettivamente beneficiato dell'atto solutorio. (Massima Ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34614/CrisiImpresa?Legittimato-passivo-all%27azione-di-inefficacia-ex-art.-44-l.f.-del-pagamento-eseguito-a-seguito-di-pignoramento-presso-terzi

[in tema di inefficacia ex art. 44 L.F. del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore al di lui creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. VI, 22 gennaio 2016, n. 1227 https://www.unijuris.it/node/3529 e Cassazione civile, Sez. I, 31 marzo 2011 n. 7508 https://www.unijuris.it/node/1624].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: