Tribunale di Pescara – Liquidazione giudiziale: il credito del legale che ha proposto il ricorso per l’apertura della procedura va ammesso al passivo ex art. 2751, n. 2, c.c. con privilegio generale ante grado 1.

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Data di riferimento: 
20/11/2025

Tribunale di Pescara, 20 novembre 2025 (data dell’esame) – G.D. Federica Colontonio.

Liquidazione giudiziale – Compenso spettante al legale che ha proposto il ricorso per l’apertura di quella procedura – Stato passivo – Ammissione del relativo credito ex art. 2751 bis n. 2 c.c. con privilegio generale ante 1 grado.

Il credito maturato dal legale che ha proposto per conto di un creditore il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale gode del privilegio professionale ex art. 2751 bis n.2) c.c. e va ammesso nella categoria privilegiati generali con privilegio ante 1 grado, non rientrando espressamente tra quelli che ai sensi dall’art. 6 C.C.I. beneficiano della prededuzione. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33982/CrisiImpresa?Ammissione-al-passivo-con-privilegio-ante-1%C2%B0-grado-dei-compensi-del-legale-del-creditore-che-ha-proposto-la-domanda-di-apertura-della-procedura

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza