Tribunale di Torino – Solo se il debitore ha fatto richiesta di misure protettive nella domanda di cui all’articolo 40 C.C.I. la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata.
Tribunale Ordinario di Torino, Sez. VI civ. – Procedure concorsuali, 21 novembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Enrico Astuni, Rel. Stefano Miglietta, Giud. Teresa Maria Francioso.
Istanza di liquidazione giudiziale proposta da un creditore - Domanda in bianco del debitore di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi – Necessità della richiesta contestuale delle misure protettive per impedire, almeno per intanto, l’apertura della procedura maggiore liquidatoria.
Laddove una società che abbia infruttuosamente condotto delle trattative nell’ambito della composizione negoziata, abbia poi, non essendo risultate praticabili le soluzioni previste dall’art. 23 C.C.I., tentato inutilmente, non disponendo di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato, di accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, si deve ritenere che, a fronte della presentazione da parte di due creditrici, che nel corso di quelle precedenti procedure avevano affermato di non poter dar credito alla debitrice per l’impossibilità da parte di quella di pervenire al risanamento della sua impresa, di una apposita istanza di apertura nei confronti della stessa della liquidazione giudiziale, l’accoglimento di detta iniziativa non risulti impedita dalla proposizione, da ultimo, da parte della debitrice di una domanda subordinata di concessione del termine previsto dall’art. 44, comma 1, lett. a), C.C.I., ciò in quanto, al di là della dubbia ammissibilità di tale richiesta – in quanto proposta in assenza del presupposto richiesto dall’art. 40, comma 2, C.C.I. - la Società istante ha omesso di chiedere contestualmente l’applicazione delle misure protettive, ai sensi dell’art. 54, comma 2, C.C.I.; infatti, il divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non consegue, in tutti i casi di quel tipo, alla proposizione della domanda di cui all’art. 40 C.C.I., ma all’eventuale e specifica formulazione di una domanda di applicazione delle misure protettive, da pubblicarsi nel registro delle imprese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
