Tribunale di Rimini - Liquidazione controllata di una S.n.c. e dei suoi soci illimitatamente responsabili: necessaria distinzione delle masse attive e passive e delle incombenze che ne conseguono e durata possibile della procedura.
Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, 12 novembre 2025 – Pres. Rel. Maria Carla Corvetta, Giud. Giorgia Bertolozzi-Bonetti e Filippo Meneghello.
Liquidazione controllata di una S.n.c. e dei suoi soci illimitatamente responsabili – Distinzione delle masse attive e passive – Conseguente diversità degli interventi liquidatori interessanti i singoli debitori – Criteri da adottarsi.
Liquidazione controllata di una S.n.c. e dei suoi soci illimitatamente responsabili – Durata massima della procedura - Fondamento.
Nel caso di apertura della liquidazione controllata su iniziativa di una S.n.c. ed in estensione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 270 e 256 C.C.I., dei suoi soci illimitatamente responsabili anch’essi ricorrenti, si deve ritenere che debba trovare applicazione il principio di distinzione delle masse passive e attive e che, inoltre, le incombenze di cui agli artt. 272 e ss C.C.I. - ossia redazione dell’elenco creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti ecc… – debbano essere compiute dal liquidatore in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l’obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori sono tenuti a presentare domanda di insinuazione in relazione a ciascun creditore. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Poiché a norma dell’art. 282 C.C.I. l’esdebitazione del sovraindebitato opera di diritto trascorsi tre anni dall’apertura della liquidazione controllata, a meno che non ricorrano le condizioni previste dall’art. 280 C.C.I. o nel caso in cui il debitore abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, si deve ritenere che, anche in quel caso, la liquidazione in particolare nei confronti dei soci illimitatamente responsabili non potrà proseguire oltre i tre anni per l’acquisizione dei beni futuri, in particolare di quota futura degli stipendi di cui quelli stessi sono titolari, potendosi invece procedere, fino ad esaurimento, alla liquidazione dei beni presenti alla data di apertura nel patrimonio degli stessi, ciò in applicazione analogica dell’art. 281 C.C.I. e in applicazione della normativa comunitaria da cui deriva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[in tema di estensione per la loro intera posizione debitoria della liquidazione controllata ai soci illimitatamente responsabili di una S.n.c., cfr. in questa rivista: Tribunale di Modena, 12 agosto 2024 https://www.unijuris.it/node/7998 e Tribunale di Pescara, 23 luglio 2024 https://www.unijuris.it/node/7976].
