Tribunale di Ferrara – Esdebitazione del soggetto sovraindebitato: uniformità dei presupposi a prescindere dalla disciplina applicabile, da riconoscersi in ogni caso con riferimento al momento in cui la pronuncia ha luogo.

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Data di riferimento: 
22/10/2025

Tribunale Ordinario di Ferrara, Sez. Civile, 22 ottobre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Mauro Martinelli, Rel. Marianna Cocca, Giud. Costanza Perri.

Esdebitazione – Disciplina applicabile – Riferimento a quella vigente al momento della pronuncia – Necessità di evitare differenze tra i debitori a seconda del procedimento cui sono stati precedentemente interessati – Fondamento.

Esdebitazione del soggetto sovraindebitato – Requisito soggettivo – Interpretazione dell’art. 282, secondo comma, C.C.I. - Uniformità con quella precedente come dettata dall’art. 14 terdecies, secondo comma, L. 3/2012 - Diritto da riconoscersi al debitore onesto ma sfortunato – Conseguente interpretazione conforme da operarsi anche con riferimento alla colpa evocata da detta disposizione.

Stante la natura costitutiva della pronuncia di esdebitazione e il dato per cui la pronuncia di esdebitazione determina l’inesigibilità di crediti che prima lo erano, il vaglio del giudice, nell’emettere quella statuizione, non può obliterare del tutto i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina nel momento a partire dal quale quella pronuncia produce i suoi effetti, dovendo considerarsi anche il tema della parità di trattamento dei debitori, la cui esdebitazione venga pronunciata nello stesso momento, ma su presupposti differenti, vale a dire l’essersi il procedimento. che ne costituisce il presupposto, in particolare quello della liquidazione del patrimonio, svolto nella vigenza o meno del nuovo codice della crisi, cioè a seguito dell’apertura della liquidazione controllata o di quella della liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. 3/2012. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non risultano al riguardo comunque venuti meno, con l’introduzione del Codice della Crisi, anche se ritoccati dal correttivo del 2024, quei requisiti di “meritevolezza” (ricorso al credito non colposo, vale a dire deliberato in assenza di una adeguata valutazione circa la prospettiva di poter adempiere alle obbligazioni che ne conseguano, e non sproporzionato rispetto alla sue capacità patrimoniali) che condizionavano, ex art 14 terdecies, secondo comma, L. 3/2012, nel caso del debitore sovraindebitato ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, il riconoscimento dell’esdebitazione; nell’attuale sistema, la regola, prima nella vigenza della L.3/ 2012 declinata in negativo, oggi sancisce, al secondo comma dell’art. 282 C.C.I., che l’esdebitazione opera in senso positivo se ricorrono, secondo un giudizio rimesso al giudice, le condizioni di cui all’art. 280 C.C.I., ovvero laddove, cumulativamente: i) il debitore non sia stato condannato con sentenza passato in giudicato, per uno dei reati previsti dall’art. 344 c.p. e ii) non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. La linea perseguita dal legislatore del Codice della Crisi, al fine di garantire il rapido reinserimento del debitore nel circuito economico, resta quindi la medesima e l’intento pare essere quello di circoscrivere il confine del presupposto soggettivo – per eliminare quanto più possibile i rischi di disparità di trattamento tra debitori in sede giurisdizionale – senza sostanzialmente modificarne il contenuto. Ne consegue che anche il concetto di colpa evocato dall’art. 14 terdecies della l. 3/2012 deve essere interpretato, considerando i paletti di determinatezza fissati dall’art. 283 C.C.I., proprio per garantire quella parità di trattamento voluta dal legislatore, anche sul piano del diritto intertemporale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33951/CrisiImpresa?Esdebitazione-%E2%80%93-Disciplina-applicabile%2C-Legge-3%2F2012-e-Codice-della-crisi%3A-continuit%C3%A0-sostanziale-e-diritto-intertemporale

[con riferimento ad una domanda di esdebitazione proposta in epoca successiva all’entrata in vigore del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza ma relativa ad un fallimento svoltosi e chiuso nella vigenza della legge fallimentare, nel senso della non operatività in quel caso della regola della ultrattività prevista dall’art 390 C.C. I., cfr. in questa rivista: Tribunale di Torino, 17 marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/6881; Tribunale di Mantova, 09 febbraio 2023 https://www.unijuris.it/node/6801 e Tribunale di Verona, 02 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6697; in senso contrario, in ragione proprio dell’ultrattività dell’art. 390 C.C.I.: Tribunale di Rimini, 30 marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/6963; Tribunale di Catania, 02 marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/6888 e, soprattutto, anche con riferimento ad una domanda proposta con riferimento ad una procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 giugno 2025, n. 14835 https://www.unijuris.it/node/8553; circa la necessità per ottenere l’esdebitazione, a prescindere dalla disciplina applicabile, comunque, sempre, della ricorrenza del requisito della meritevolezza: Tribunale di Ferrara, 12 marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/6892].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza