Corte di Cassazione (17501/2025) – Accordo di ristrutturazione ex L. 3/2012: la modifica della proposta risulta ammissibile nel solo caso in cui lo stesso sia ancora foriero di effetti e non ove risulti cessato di diritto per inadempimento.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 giugno 2025, n. 17501 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.
Sovraindebitamento – Accordo di ristrutturazione - Avvenuto inadempimento per fatti dipendenti dal proponente e non da fattori estranei - Cessazione di diritto degli effetti – Ricorso ad una modificazione della proposta – Soluzione da escludersi – Necessità che l’accordo risulti ancora efficace – Fondamento
In tema di sovraindebitamento, nell'ipotesi di intervenuta cessazione di diritto degli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti a seguito di inadempimento dei pagamenti dovuti secondo il piano, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 3 del 2012, non può farsi ricorso al rimedio della facoltà di modificazione del piano, previsto dall'art. 13, comma 4-ter, della medesima legge, in quanto esso opera soltanto nel caso in cui l'accordo sia ancora efficace. (Massima Ufficiale)
