Tribunale di Milano - Liquidazione giudiziale: l’Amministrazione Finanziaria per recuperare, mediante insinuazione al passivo ultra-tardiva, un credito di MCC deve rispettare il termine di 60 giorni dal momento in cui ne ha avuto notizia.

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Data di riferimento: 
04/11/2025

Tribunale di Milano, Sez. II civ.- Crisi d’Impresa, 04 novembre 2025 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Luca Giani.

Liquidazione giudiziale – Agenzia delle Entrate Riscossione - Insinuazione al passivo ultra-tardiva di un credito di MCC – Intervenuto pagamento da parte di quell’istituto della banca garantita - Presentazione della domanda oltre i 60 giorni da che ne ha avuto conoscenza – Inammissibilità – Assenza di prova di una ragione giustificativa del mancato rispetto di quel termine.

L’amministrazione finanziaria, una volta avuto conoscenza dell’intervenuto pagamento della banca garantita da parte del MCC, deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale dei propri crediti e comunque nel rispetto dei termini di cui all’art. 208, comma 3, C.C.I., onde deve ritenersi inammissibile la domanda di insinuazione ultra-tardiva presentata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione oltre i 60 giorni dal momento in cui ha appreso tale circostanza, ciò in quanto le lunghe tempistiche per la predisposizione dei ruoli non può costituire ragione giustificante il mancato rispetto di quel termine.. (Ferrini Pierluigi - Riproduzione riservata).

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Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza