Tribunale di Bologna - Esdebitazione del debitore incapiente: la presenza di una capacità reddituale residua va valutata nel senso di escludere la sua idoneità a rendere possibile il ricorso alternativo alla liquidazione controllata.
Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 06 ottobre 2025 (data della pronuncia) – Giudice delegato Antonella Rimondini.
Esdebitazione del debitore incapiente – Requisiti necessari – Insussistenza di una capacità reddituale residua idonea a garantire i creditori - Interpretazione dell’art. 283, comma 2, C.C.I. – Necessità di una valutazione che prescinda da suo mero contenuto letterale – Riscontro volto a stabilire la presenza di una qualche eccedenza idonea a rendere possibile il ricorso all’alternativa della liquidazione controllata.
Con riferimento ad una domanda di esdebitazione del debitore incapiente, il presupposto richiesto dall’art. 283, primo comma, C.C.I. del suo non essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, si deve ritenere possa non ricorrere laddove dalla documentazione al momento prodotta risulta possibile che il debitore disponga di una capacità reddituale residua idonea a garantire, anche solo in parte, un’utilità patrimoniale ai creditori, onde, alla luce di una interpretazione non letterale del disposto di cui al secondo comma di detto articolo, si rende necessario acquisire in tal caso un supplemento di documentazione al fine di valutare, nel contradditorio dei creditori interessati, l’alternativa della liquidazione controllata quale strumento più idoneo alla tutela di quelli stessi. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
[in tema di interpretazioni possibili dell’art. 283, secondo comma, C.C.I., cfr. in questa rivista: Tribunale di Ferrara, 10 marzo 2025 https://www.unijuris.it/node/8450].
