Tribunale di Tivoli – Si deve ritenere ammissibile che si possa procedere al pignoramento dello stesso bene interessato dall’azione revocatoria promossa dalla curatela volta al suo recupero e conclusasi con esito favorevole alla procedura.

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Data di riferimento: 
22/10/2025

Tribunale Ordinario di Tivoli, Esecuzioni immobiliari, 22 ottobre 2025 (data della pronuncia) – G.E. Francesco Lupia.

Azione revocatoria ordinaria e/o fallimentare promossa dal curatore con esito favorevole –Pignoramento del bene interessato dall’operazione di cessione riconosciuta inefficace – Non improcedibilità di tale iniziativa anche se trascritta successivamente a quella del curatore – Ragione sottostante.

In caso di vittorioso esperimento dell’azione revocatoria ordinaria o fallimentare ex artt. 66 e 67 L.F. da parte della curatela (o come nello specifico ex art 201 L.F. dal commissario della società in liquidazione coatta amministrativa), ancorché la trascrizione del pignoramento intentato da un avente causa del creditore soccombente sia successiva a quello della domanda giudiziale promossa dal curatore con detta azione, non trova applicazione la causa di improcedibilità prevista dall’art. 51 L.F. (ora art. 150 C.C.I.) ciò in quanto quella da quello stesso intentata, ancorché accolta, non determina un effetto traslativo con ingresso del bene nel patrimonio fallimentare come bene del fallito, rendendosi necessario per procedere alla liquidazione dello stesso che il curatore avvii un’azione esecutiva nei confronti del terzo proprietario ex art. 602 c.p.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33825/CrisiImpresa?Effetti-del-pignoramento-trascritto-dal-creditore-dell%E2%80%99avente-causa-in-caso-di-vittorioso-esperimento-dell%E2%80%99azione-revocatoria-ordinaria-o-fallimentare

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: