Corte di Cassazione (28867/2025) – Considerazioni in tema di proponibilità nel medesimo giudizio, o in giudizi differenti, di azione revocatoria ordinaria e di simulazione e in tema di inammissibilità della revocatoria c.d. “a catena”.

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Data di riferimento: 
31/10/2025

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 31 ottobre 2025, n. 28867 - Pres. Luigi Alessandro Scarano, Rel. Stefania Tassone.

Azione revocatoria ordinaria e azione di simulazione – Differenza per contenuto, presupposti e finalità – Proponibilità, ciò nonostante, nel medesimo giudizio (in via alternativa o in via subordinata tra loro) o in giudizi differenti – Insussistenza di una qualche preclusione.

"L’azione di simulazione e quella revocatoria si distinguono per contenuto, presupposti e finalità, in quanto la prima mira ad accertare l’esistenza di un negozio apparente ed invero non voluto dalle parti, la seconda è tesa ad ottenere una declaratoria di inefficacia relativa di un contratto esistente e realmente voluto, e sono dunque tra loro diverse e connotate da reciproca autonomia. Pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio, o in giudizi differenti, in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente, in via subordinata l'una rispetto all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra". (Principio di diritto)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33941/CrisiImpresa?Azione-revocatoria-ordinaria-e-simulazione%3A-proponibilit%C3%A0-nel-medesimo-giudizio-%28in-via-alternativa-o-in-via-subordinata-tra-loro%29-o-in-giudizi-differenti

[con riferimento ad una diversa problematica affrontata nello specifico, la Corte, richiamando il precedente rappresentato da Corte di Cassazione, Sez. III, 07 dicembre 2024 n. 31463 https://www.unijuris.it/node/8174 (cfr. in questa rivista), ha ribadito, dando continuità all’indirizzo espresso in materia, che la revocatoria non può essere estesa “ a catena” fino a colpire atti di terzi non debitori del creditore, ma aventi causa dal debitore, pur se per lo stesso creditore pregiudizievoli, in quanto relativamente a tali atti il rimedio è diverso, e, se del caso, va ricondotto alla azione extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: