Corte d’Appello di Torino - Liquidazione giudiziale e procedimenti di risoluzione della crisi e dell’insolvenza di una start-up innovativa: considerazioni in tema di competenza e di possibile apertura di quelle procedure.

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Data di riferimento: 
24/02/2026

Corte d’Appello di Torino, Sez. I civ., 24 febbraio 2026 – Pres. Rel. Gabriella Ratti, Cons. Eleonora Montserrat Pappalettere e Bruno Conca.

Start-up innovative – Accesso alle procedure di risoluzione della crisi e dell’insolvenza – Competenza – Rapporto tra Codice della Crisi e Legge fallimentare.

Start-up innovative – Assoggettabilità a Liquidazione giudiziale – Presupposti.

In tema di competenza per i provvedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, come disciplinata dall’art. 27, secondo comma, C.C.I., secondo il recente insegnamento della Suprema Corte (cfr., in tal senso, in questa rivista: Cass., 12 marzo 2025, n. 6620 https://www.unijuris.it/node/8376), deve ritenersi tuttora valido il principio per cui la nozione di “sede effettiva”, come in precedenza richiamato con riferimento all’art. 9 L.F., e così quello ora di “centro degli interessi principali”, il c.d. “COMI” di cui all’art. 2, lettera m) C.C.I., non designa il luogo in cui la società concretamente svolge le proprie attività produttive e finanziarie, bensì quello in cui è presente il centro direzionale dell'attività dell'impresa, segnatamente, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i suoi soci e che può dunque identificarsi come centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa. Rispetto al passato, l’unica novità concretamente riscontrabile, quantomeno a livello normativo, anche se parzialmente riproduttiva di approdi già raggiunti, è l’inserimento all’art. 2, lett. m), C.C.I. del requisito secondo cui, ai fini del radicamento della competenza, la gestione degli interessi in un determinato luogo, da parte del debitore, deve avvenire “in modo abituale e riconoscibile dai terzi”. Ne consegue che le presunzioni di cui all’art. 27, comma 3, C.C.I. debbono essere intese nel senso che le stesse sono superabili, ma a condizione che si provi non solo che il debitore gestisce abitualmente i propri interessi in un luogo diverso, ma anche che tale collocazione abituale è percepita all'esterno dai terzi, sicché, in assenza di tale seconda prova, continuerà a trovare applicazione, appunto, il parametro formale stabilito dalle presunzioni. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Le condizioni alternative in presenza delle quali, con riferimento al momento in cui dovrebbe averne luogo la pronuncia, le start-up innovative possono venir assoggettate a liquidazione giudiziale sono due, e cioè il mancato adempimento delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o il decorso di 60 mesi dalla data di costituzione della società [cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 agosto 2022, n. 23980 https://www.unijuris.it/node/6473], come risultante in particolare dalla sua iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, la cui ratio risiede nell’esigenza di riservare il beneficio dell’esenzione solo alle società che effettivamente possiedano i requisiti per essere start-up, secondo quanto risultante da detto registro, o che, comunque, non si trovino in uno stadio già avanzato del loro sviluppo. Ciò in quanto l’art. 31, comma 4, del D..L.179/2021 prevede che «qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine, cessa, in particolare tra le altre, l'applicazione della disciplina prevista dal comma 1 del medesimo articolo 31, il quale dispone che “la starlt-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3”. Occorre al riguardo osservare che la L. 193/2024, a mezzo dell’inserimento del comma 2-ter all’art. 25 del d.l. 179/2012 ha previsto che “ll termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, ma ciò a condizione, però, che intervenga, secondo quanto previsto dalla norma, un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) ovvero un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa, superiore al 100% annuo. Ciò premesso, rileva poi il Collegio, come, in ogni caso, assuma rilievo assorbente e dirimente la circostanza per cui il Giudice deve valutare, al di là della loro formale attestazione e di un loro riscontro meramente cartolare, se, in concreto, la società – asserita start- up innovativa – possieda o meno i requisiti al riguardo previsti dalla legge ai fini dell’acquisizione di tale status e della conseguente non assoggettabilità a liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34520/CrisiImpresa?Start-up-innovative%2C-COMI-e-verifica-dei-requisiti-per-la-fallibilit%C3%A0

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-torino-24-febbraio-2026-pres-est-ratti 

[NOTA REDAZIONALE: con riferimento a quanto nello specifico dalla Corte precisato in tema di assoggettabilità o meno di quel tipo di imprese a procedure concorsuali, si ritiene opportuno precisare che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal presente codice nonché l'apertura della liquidazione giudiziale”].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza