Corte di Cassazione (7663/2026) – Concordato preventivo in continuità ed omologazione forzosa: considerazioni in tema di modifiche apportate all’art. 112, comma 2, C.C.I. e di interpretazione della previsione di cui alla lettera d).

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
30/03/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 marzo 2026, n. 7663 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.

Concordato preventivo in continuità – Omologazione forzosa - Art. 112, comma 2, C.C.I. – Modifiche apportate dal D. Lgs. 136/2024 – Applicabilità “ratione temporis”.

Concordato preventivo in continuità – Omologazione forzosa – Presupposto di cui all’art. 112, comma 2, lettera d) C.C.I. – Interpretazione della locuzione “in mancanza” da privilegiarsi – Non necessità che la proposta venga quantomeno approvata dalla maggioranza delle classi.

Concordato preventivo in continuità – Omologazione forzosa – Presupposto di cui all’art. 112, comma 2, lettera d) C.C.I. – Ipotesi in cui ricorre.

Con riferimento ai criteri per cui possa addivenirsi all’omologazione forzosa di una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale laddove la stessa non sia stata approvata, come richiesto dall’art. 109, comma 5, C.C.I., da tutte le classi, le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024 all’art. 112, comma 2. C.C.I. che prevede tale possibilità, pur dichiarate applicabili ai procedimenti pendenti, non incidono sui provvedimenti già adottati, la cui legittimità deve essere valutata sulla base della normativa vigente al momento della loro adozione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di concordato preventivo in continuità, l’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, CCII – nel testo anteriore alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 136/2024 – postula l’adesione di una sola classe di creditori votanti, in quanto l’espressione “in mancanza” di cui alla lett. d) del comma 2 cit., va interpretata come riferibile all’assenza di maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell’ambito di una maggioranza comunque necessaria. (Massima Ufficiale) 

Nel concordato in continuità aziendale, ai sensi in particolare dell’art. 112, comma 2, lett. d), C.C.I., l’omologazione forzosa è possibile anche in assenza dell’approvazione da parte della maggioranza delle classi, ciò purché la proposta sia, tra l’altro, vale a dire laddove sussistano gli altri requisiti previsti dai commi 1 e 2, stata in particolare approvata da almeno una classe di creditori (quindi anche da una sola classe, da intendersi, di privilegiati che venga trattata in modo deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale) che “sarebbero parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione”. (Pierluigi Ferrrini - Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34644/CrisiImpresa?Omologazione-forzosa-nel-concordato-in-continuit%C3%A0-e-modifiche-introdotte-dal-d.lgs.-n.-136%2F2024

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-30-marzo-2026-n-7663-pres-ferro-est-dongiacomo

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza