Corte di Cassazione (5845/2026) – Concordato preventivo: l’omologazione determina un vincolo sulla riduzione percentuale dei crediti ma non sul loro ammontare e sulla loro natura.

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Data di riferimento: 
15/03/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2026, n. 5845 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.

Concordato preventivo – Omologazione – Effetti sul credito – Riduzione percentuale vincolante – Possibile ricorso in sede ordinaria pe accertare però l’importo reale sul quale applicarla.

Il provvedimento di omologazione del concordato preventivo, per le particolari caratteristiche della procedura che ad essa conduce, determina un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, ma non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango (privilegiato o chirografario) di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa, presupponendo un accertamento non giurisdizionale ma meramente amministrativo, di carattere delibativo e volto al solo scopo di consentire il calcolo delle maggioranze richieste ai fini dell'approvazione della proposta, sicché non esclude la possibilità di far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito ed il privilegio che lo assiste. (Massima Ufficiale) [al riguardo la Corte ha precisato che l’art. 184 L.F. impone al creditore di accettare il pagamento in percentuale (la c.d. falcidia), ma non gli impedisce di far accertare giudizialmente in via ordinaria anche successivamente all’omologazione quale sia la base di calcolo corretta su cui applicare tale percentuale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-15-marzo-2026-n-5845-pres-terrusi-est-amatore

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34647/CrisiImpresa?L%E2%80%99omologazione-del-concordato-determina-un-vincolo-sulla-riduzione-quantitativa-dei-crediti-ma-non-impedisce-il-suo-accertamento-giudiziale

[in tema di inidoneità del provvedimento di omologazione di un concordato preventivo a comportare un giudicato sull'esistenza, entità e rango dei crediti, in quanto costituenti oggetto di controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore e di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 dicembre 2018, n. 33345https://www.unijuris.it/node/4832 e Cassazione civile, sez. I, 08 Gennaio 2019, n. 208 https://www.unijuris.it/node/4841].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: