Corte di Cassazione (3931/2026) – Revocatoria fallimentare di pagamento eseguito a favore di un legale: presupposto affinché operi l’esenzione ex art. 67, terzo comma, lett. g), L.F. Decisione sulle spese giudiziali.

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Data di riferimento: 
22/02/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2026, n. 3931 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.

Revocatoria fallimentare - Pagamento del legale occupatosi solo di operare un esame preliminare di fattibilità della soluzione concordataria - Procedura poi non aperta - Esenzione ex art. 67, comma 3, lett. g), L.F. - Esclusione - Fondamento. 

Spese processuali – Condanna del soccombente – Non necessità di una motivazione – Differenza rispetto alla pronuncia di compensazione.

Il pagamento effettuato in favore del legale che ha assistito l'imprenditore anteriormente alla dichiarazione di fallimento non rientra nell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), L. fall., qualora il servizio reso dal professionista si sia risolto in un mero esame preliminare di fattibilità per l'impresa della soluzione concordataria, senza estrinsecarsi nell'atto a rilevanza esterna della presentazione della domanda di accesso al concordato, non sussistendo in tale ipotesi l'astratta configurabilità della strumentalità necessaria e diretta fra prestazione e procedura concorsuale che è requisito costitutivo ai fini dell'esenzione.  (Massima Ufficiale)

In tema di spese processuali solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola generale della soccombenza, cui il giudice si sia uniformato. Deve escludersi, pertanto, che sia censurabile in sede di legittimità il mancato esercizio del potere di disporre la compensazione delle spese di lite e l’assenza di motivazione al riguardo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-22-febbraio-2026-n-3931-pres-ferro-est-amatore

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34653/CrisiImpresa?Esenzione-da-revocatoria-dell%27attivit%C3%A0-di-assistenza-legale-sulla-fattibilit%C3%A0-della-soluzione-concordataria

[in tema di presupposto affinché risulti prededucibile ex art. 111, comma 2, L.F., anche nel successivo e consecutivo fallimento, il credito conseguente alla prestazione svolta dal professionista in sede di concordato preventivo al fine della presentazione della proposta, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989; circa il fatto che l’interpretazione dei casi di esenzione da revocatoria ex art.67, terzo comma, L.F. non può che rapportarsi (oltre che, evidentemente, alla lettera delle norme che le prevedono) alla specifica ragione che sostiene ciascuna delle stesse: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2020, n. 27939 https://www.unijuris.it/node/5454; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 febbraio 2020, n. 4340

https://www.unijuris.it/node/5336; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2018 n.12017 https://www.unijuris.it/node/4114; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 28 aprile 2022, n. 13367 https://www.unijuris.it/node/6289; Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 28 settembre 2021, n. 26244 https://www.unijuris.it/node/5854 e Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: