Tribunale di Larino – Domanda di liquidazione controllata proposta in proprio dal debitore, quale imprenditore individuale: requisiti oggettivi e soggettivi perché possa trovare accoglimento.

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Data di riferimento: 
02/12/2025

Tribunale di Larino, 02 dicembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Renato d’Alonzo, Giud. Stefania Vacca e Giuliana Bortolomei.

Liquidazione controllata – Domanda proposta da un imprenditore – Casi in cui l’accesso a quella procedura risulta precluso.

Liquidazione controllata – Domanda proposta dal debitore in proprio – Verifica del requisito della c.d. “meritevolezza” – Presupposto necessario – Fondamento.

A mente dell’art. 65 C.C.I. possono accedere alle procedure di sovraindebitamento (cioè alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore di cui al capo II del titolo IV, nonché alla liquidazione controllata, di cui al capo IX del titolo V), “i debitori di cui all’articolo 2, comma 1 lettera c)”, vale a dire il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le startup innovative ex decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, nonché “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Laddove, pertanto, un soggetto eserciti attività di impresa, seppur in forma individuale, l’accesso in particolare alla liquidazione controllata è precluso ove si tratti di imprenditore così detto soprasoglia, poiché in tal caso costui sarebbe assoggettabile alla diversa procedura della liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La liquidazione controllata, così come le altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, perseguono la finalità di consentire al sovraindebitato di esdebitarsi e ripartire (fresh start). Tuttavia, a differenza di quanto accade nel concordato minore e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, laddove a questo approdo si giunge automaticamente attraverso la ristrutturazione e la soddisfazione almeno parziale dei creditori, nella liquidazione controllata (ma anche nella procedura di esdebitazione del debitore incapiente) occorre un ulteriore provvedimento giudiziale di natura «premiale», l’esdebitazione, non vincolato alla soddisfazione del ceto creditorio ma al non avere il debitore “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” (artt. 282, secondo comma e 283, settimo comma, C.C.I.). In sintonia con tale presupposto e quindi per escludere a monte l’apertura di procedure della liquidazione controllata a domanda del debitore quando è già evidente la colpa grave ostativa all’esdebitazione, e alla luce del disposto dell’art. 269, secondo comma, C.C.I., come modificato dal D. Lgs. 136/2024, si deve ritenere che, laddove la domanda di apertura sia proposta appunto in proprio dal debitore, la diligenza impiegata da questi nell’assumere le proprie obbligazioni e lo scrutinio delle cause dell’indebitamento assurgano, nel ridisegnato assetto, ad elementi di ammissibilità, in ragione della necessaria sussistenza del requisito della c.d. “meritevolezza”, anche della domanda di accesso a quella procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-larino-2-dicembre-2025-est-dalonzo

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34242/CrisiImpresa?Domanda-di-liquidazione-controllata-presentata-dal-debitore-e-verifiche-del-tribunale

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza