Corte di Cassazione (5848/2026) – Azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie: riaffermazione quale criterio per potervisi addivenire della tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2026, n. 5848 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Filippo D’Aquino.
Azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie – Natura solutoria o ripristinatoria delle stesse – Criterio distintivo cui fare ricorso per considerarla accoglibile o meno - Riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria – Ipotesi eccezionale di esonero da provarsi da parte della banca.
"In tema di azione revocatoria fallimentare, l’art. 67, terzo comma, lett. b), l. fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, presuppone la rimessa su conto corrente bancario come pagamento di credito liquido ed esigibile, ovverosia che afferisce a conto scoperto, non prescindendo quindi dalla natura solutoria o ripristinatoria della rimessa stessa, e qualifica la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria quale fatto impeditivo, che va allegato e provato dal convenuto in revocatoria." (Principio di diritto)
[nello specifico, in tema di revocabilità ai sensi dei primi due commi dell’art. 67 L.F. delle rimesse bancarie effettuate dalla correntista poi fallita in periodo sospetto, la Corte ha ritenuto che, contrariamente all’orientamento più recente che tendeva a superare la tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ed a ritenere che la revocabilità di quelle dipendesse esclusivamente dalla riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria, non potesse derogarsi da detto criterio come comportante che possa venire alla luce un pagamento di debiti liquidi ed esigibili, in quanto tale revocabile, solo se vi è una pretesa restitutoria della banca, che non vi sarebbe ove la rimessa avesse la mera funzione di ripristinare una disponibilità di cassa accordata dalla stessa alla correntista e ha considerato la riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria cui fa riferimento il terzo comma di detto articolo solo quale fatto impeditivo della revocatoria, che, quale ipotesi eccezionale di esonero, deve essere eventualmente allegato e provato dalla banca convenuta]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
commento del dott. Giuseppe Rebecca
Revocatoria delle rimesse. Dirompenti novità dalla Cassazione
La revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie da un po’ di tempo è decaduta di interesse, da parte degli operatori. La riforma del 2005 l’ha indubbiamente depotenziata, se non altro riducendo il periodo sospetto a sei mesi, ma non per questo si tratta di fattispecie da non analizzare. In sintesi si tratta di recuperare il rientro da parte degli istituti di credito . Al di là dello scarso coordinamento tra gli articoli del Codice della Crisi ( art. 166 e 171 che hanno sostituito, con delle variazioni, gli articoli 67 e 70 della l.f.) in pratica si revocano le rimesse che hanno ridotto l’esposizione in modo durevole, tenendo conto delle esenzioni di cui all’art.166 ( rimesse che non hanno ridotto l’esposizione in modo durevole ) . Il successivo art. 171 limita poi l’importo al rientro effettivo, sempre inferiore alla sommatoria delle rimesse, al massimo uguale; mai superiore. Ne consegue che l’importo da revocare è determinato dall’art.171, indipendentemente da quello che può determinare l’art. 166. La Cassazione è intervenuta nel 2025 con tre sentenze interlocutorie ( 28008,28010 e 28011) su un caso ancora regolato dagli articoli 66 e 70, ma quanto affermato ben può applicarsi anche al Codice della Crisi. Si trattava di determinare a chi spettasse provare la non revocabilità delle rimesse non durature ( ed allora anche non consistenti ). La Corte ha rinviato la decisione ad udienze pubbliche, che si sono poi tenute del 2026. Con sentenze sostanzialmente analoghe , n. 5847 e 5858 del 15 marzo 2026 ( la terza non ci è nota ) , nel determinare che la prova della non durevolezza spetta all’istituto di credito, e non alla procedura, con un approfondito esame viene anche dettato un principio di diritto. Del tutto dirompente ; le rimesse revocabili di cui all’art. 67 l.f. sono solo quelle solutorie, riferite quindi ad un conto scoperto o con fido revocato, anche se solo di fatto. Come ante riforma . Grossa novità, quindi, da nessuno avanzata da venti anni. Se si dovesse ritenere applicabile quanto ora affermato, e noi non lo riteniamo, ci si dovrà pur sempre coordinare con la applicazione del successivo art.171 . Si revoca il rientro. Non pare facile mettere assieme queste due norme, che parrebbero anche contrastare tra loro. Ma in ogni caso è tutta la costruzione normativa che avrebbe bisogno di una sistemazione logica.
