Corte di Cassazione (29423/2025) – Azione di inefficacia di pagamento eseguito da una banca per conto del fallito a favore di un di lui creditore ad apertura della procedura fallimentare avvenuta: legittimazione passiva.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 novembre 2025, n. 29423 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.
Pagamento eseguito da una banca a favore di un creditore del soggetto fallito - Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. - Legittimazione passiva del beneficiario del pagamento e non del soggetto che l’ha effettuato – Fondamento.
I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico, ovvero in suo luogo, sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, nei confronti del soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
