Corte di Cassazione (29423/2025) – Azione di inefficacia di pagamento eseguito da una banca per conto del fallito a favore di un di lui creditore ad apertura della procedura fallimentare avvenuta: legittimazione passiva.

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Data di riferimento: 
06/11/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 novembre 2025, n. 29423 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Roberto Amatore.

Pagamento eseguito da una banca a favore di un creditore del soggetto fallito - Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. - Legittimazione passiva del beneficiario del pagamento e non del soggetto che l’ha effettuato – Fondamento.

I pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico, ovvero in suo luogo, sono inefficaci ai sensi dell'art. 44 l.fall. e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della par condicio creditorum vanno proposte nei confronti dell'accipiens, che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, nei confronti del soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34047/CrisiImpresa?Legittimato-passivo-all%27azione-di-inefficacia-ex-art.-44-l.-fall

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: