Tribunale di Pescara – Concordato preventivo liquidatorio: considerazioni in tema di diritto di voto con riferimento ai crediti che godono di una garanzia pubblica e in tema di nomina del/i liquidatore/i e del comitato dei creditori.

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Data di riferimento: 
28/11/2025

Tribunale Ordinario di Pescara, Sez. civ. – Settore procedure concorsuali, 28 novembre 2025 – Pres. Elio Bongrazio, Rel. Federica Colandonio, Giud. Daniela Angelozzi.

Concordato preventivo – Credito che gode di una garanzia pubblica – Diritto di voto dopo l’escussione della garanzia ma prima del rimborso – Diritto di voto della Banca anche per la parte coperta da garanzia – Esclusione – Diritto da riconoscersi da subito al garante - Fondamento.

Concordato preventivo liquidatorio –Nuovo codice della crisi - Facoltà del ricorrente di designare il liquidatore giudiziale – Esclusione – Decisione rimessa al giudice in sede di omologazione.

Con riferimento ai crediti che godono di una garanzia pubblica, ai fini dell’approvazione di un concordato preventivo cui ha avuto accesso il soggetto che ha beneficiato di un finanziamento, si deve ritenere che, una volta escussa la garanzia (a prima richiesta) a seguito dell’intervenuto inadempimento da parte del debitore, come conseguente allo stato di crisi che ha determinato l’apertura di quella procedura, il credito originario della banca finanziatrice si estingua pro quota, e il diritto di voto per la parte garantita debba spettare al garante, anche se il pagamento non sia ancora stato effettuato, in quanto il rischio è già stato trasferito e il credito è già sorto al momento del rilascio della garanzia. Ammettere infatti al contrario la legittimazione al voto della banca per l’intero credito, anche per la parte garantita, comporterebbe una duplicazione della titolarità e una distorsione della rappresentanza degli interessi nel procedimento concordatario, in contrasto con la ratio pubblicistica della garanzia e con il principio di correttezza nella formazione delle classi e nel calcolo delle maggioranze. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’art. 114, primo comma, C.C.I., con riferimento ad un concordato liquidatorio, attribuisce al Tribunale il potere di nominare, nella sentenza di omologazione, uno o più liquidatori e il comitato dei creditori, senza prevedere, come in precedenza stabilito dall’art. 182 L.F., alcun vincolo rispetto alle indicazioni formulate dal debitore nel piano; ciò conferma la volontà del legislatore di rafforzare il controllo giudiziale sulla fase liquidatoria, sottraendo la nomina a condizionamenti del debitore e assicurando criteri di imparzialità, trasparenza e professionalità nella selezione dei soggetti incaricati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34051/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-sulla-facolt%C3%A0-del-ricorrente-di-designare-il-liquidatore-giudiziale

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34035/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-titolarit%C3%A0-del-diritto-di-voto-in-caso-di-credito-garantito-da-Mediocredito-Centrale

[con rifermento alla prima massima, quanto al doversi ritenere che il credito del garante pubblico sorga al momento del rilascio della garanzia, rimanendo sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore garantito, cfr. in questa rivista:Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 giugno 2023, n. 18148 https://www.unijuris.it/node/7141].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza