Tribunale di Ravenna - Concordato minore liquidatorio: limiti in tema di valutazione della diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni e non necessità della previsione di un minimo offerto ai creditori.

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Data di riferimento: 
10/11/2025

Tribunale Ordinario di Ravenna, Ufficio Concorsuale e della Regolazione della Crisi e dell’Insolvenza, 10 novembre 2025 (data della pronuncia) – Giud. Paola Gilotta.

Proposta di concordato minore di tipo liquidatorio – Vaglio soggettivo ai fini di ammissibilità volto solo ad escludere il compimento di atti in frode da parte del debitore - Non necessità di un riscontro in termini di diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni.

Proposta di concordato minore di tipo liquidatorio – Irrilevanza di un giudizio di apprezzabilità del requisito offerto ai creditori – Necessità di un riscontro volto solo ad escludere il verificarsi di un pregiudizio rispetto alla liquidazione controllata.

A differenza di quanto previsto dall’art. 69, secondo comma, C.C.I. con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai fini dell’ammissibilità di una proposta di concordato minore di tipo liquidatorio non è consentita una valutazione del comportamento del debitore in termini di diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni dalle quali è scaturito il sovraindebitamento, risultando invero il vaglio richiesto da un punto soggettivo dall’art. 76, secondo comma, lettera c) C.C.I. ristretto a stati di tipo doloso e correlati funzionalmente alla “frode ai creditori”, senza declinazioni retrospettive sulle cause dell’indebitamento; ciò vieppiù in quanto il piano, per la sua natura appunto liquidatoria, non postula l’esecuzione di attività ed operazioni rispetto alle quali possa affermarsi, prognosticamente, l’inaffidabilità soggettiva del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento ad una proposta di concordato minore di tipo liquidatorio, pur essendo vero che, al fine che risulti rispettosa della causa concreta cui quella procedura è finalizzata, essa deve essere volta a realizzare una effettiva soddisfazione, pur parziale, dei creditori, si deve comunque ritenere che ciò non si risolva in un giudizio di apprezzabilità dei pagamenti offerti (che rappresenterebbe un presupposto arbitrario perché non ancorato ad alcun riferimento normativo univoco) bensì in una valutazione di fattibilità giuridica posto che solo una proposta idonea (rectius non manifestatamente inidonea) a realizzare il proprio oggetto può assumersi dotata dell’attitudine necessaria a determinare il concreto assetto degli interessi voluto dalle parti. Sotto il profilo “quantitativo”, pertanto, con il conforto letterale dell’art. 80, comma 3, C.C.I., risulta onere di un creditore, laddove intenda contestare l’entità e le tempistiche del pagamento per esso ipotizzato, lamentarsi dell’offerta non con riferimento a parametri minimi di soddisfacimento, bensì allegando il pregiudizio che, in violazione del presupposto richiesto dall’art. 76, comma secondo, lettera d) C.C.I., subirebbe dall’omologazione del concordato in rapporto agli esiti di un’eventuale liquidazione controllata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/34013/CrisiImpresa?Concordato-Minore%3A-la-valutazione-dell%E2%80%99OCC-sulla-diligenza-del-debitore-non-integra-un-giudizio-di-meritevolezza

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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