Tribunale di Roma – Fallimento: revocabile il pagamento, nel periodo sospetto, dell’onorario dei professionisti per l’attività di assistenza all’accesso al concordato preventivo in caso di inammissibilità della domanda stessa.
Tribunale di Roma, 06 marzo 2025 (data di decisione) – Giudice dott.ssa Angela Coluccio
Fallimento – Pagamento del compenso dei professionisti che assistono la società per l’accesso al concordato preventivo nel periodo sospetto – Inammissibilità della domanda di concordato – Revocabilità del pagamento.
Fallimento – Pagamento professionisti nel periodo sospetto – Inammissibilità domanda di concordato – Conoscenza stato insolvenza – Revocabilità.
La declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria rende – di per sé – revocabili tutti i pagamenti eseguiti nei confronti dei professionisti che hanno prestato la propria attività di assistenza alla Società nella iniziativa concordataria perché l’opera professionale resa non si è posta in rapporto di adeguatezza funzionale con le necessità di sanatoria dell’impresa poi fallita. L’art. 111 l. fall. da cui discende la prededucibilità del credito in parola va letto in parallelo con l’art. 67, comma 3, lett. g), che, appunto, prevede l’esclusione della revocatoria fallimentare per «i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali»: la prestazione professionale resa dal convenuto non si rivela funzionale qualora intervenga la declaratoria di inammissibilità del concordato. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
In tema di revocatoria di pagamenti eseguiti, nel periodo sospetto, a favore di professionisti che hanno prestato la propria opera professionale in vista dell’accesso ad una procedura concorsuale, la conoscenza dello stato di insolvenza risulta proprio dalla posizione qualificata del Professionista individuato dalla società per l’attestazione della fattibilità e della veridicità dei dati aziendali, finanziari e contabili. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
[cfr anche in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2026, n. 3931 - https://www.unijuris.it/node/9104 )
