Tribunale di Brindisi – Il provvedimento che, in sede di impugnazione, revoca quello che ha omologato una proposta di concordato preventivo ha effetti immediati onde risulta possibile l’apertura della liquidazione giudiziale.
Tribunale di Brindisi, Settore procedure concorsuali, 14 aprile 2026 (data della pronuncia) – Pres. Sergio Memmo, Rel. Antonio Ivan Natali, Giud. Francesco Giliberti.
Concordato preventivo – Omologazione - Impugnazione - Provvedimento di revoca - Immediata efficacia - Indici che la confermano.
Dall’impianto del codice della Crisi, ovvero dalla previsione dell’art. 53, comma 5, C.C.I. (apertura possibile della liquidazione giudiziale), dell’art. 51, comma 12, C.C.I. (immediata pubblicazione della sentenza), dell’art. 52 (sospensione parziale e temporanea degli effetti in precedenza prodottisi), dell’art. 51, comma 14, C.C.I. letto “a contrariis” (assenza di effetti da sospendersi in pendenza di un giudizio di legittimità) e art. 48, comma 5, C.C.I. (prodursi di effetti immediati nel caso di omologa del concordato), emergano chiari segnali nel senso dell’immediata efficacia del provvedimento di revoca dell’omologazione di un concordato preventivo da parte del giudice del gravame. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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