Tribunale di Genova - Composizione negoziata della crisi: considerazioni in tema di autorizzazione alla cessione anticipata dell’azienda e dei ruoli del debitore, dell’esperto e del tribunale.

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Data di riferimento: 
30/03/2026

Tribunale di Genova, Sez. VII civ., 30 marzo 2026 (data della pronuncia) – Giudice Andrea Balba.

Composizione negoziata – Autorizzazione alla cessione dell’azienda ex art. 22, primo comma, lettera d) C.C.I.– Natura – Ruolo dell’esperto e del Tribunale – Limiti – Presupposti necessari.

L’autorizzazione alla cessione dell'azienda ex art. 22, primo comma, lettera d) C.C.I. nell'ambito della composizione negoziata della crisi d'impresa non è, stante che l’imprenditore non subisce alcun spossessamento, ex se necessaria per la validità e piena efficacia del contratto traslativo dell’azienda o dei suoi rami ma è necessaria per far conseguire all’acquirente il beneficio della esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all’esercizio della azienda ceduta, anteriori al trasferimento; che risultino dai libri contabili obbligatori di cui all’art. 2560, comma 2, c.c., con la precisazione che detto effetto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, CCI permane anche nell'ipotesi di eventuale successiva apertura di una procedura concorsuale. Anche gli obblighi informativi nei confronti dell’esperto non possono impedire il compimento di quell’atto essendo l’eventuale iscrizione del dissenso rilevante solo ai fini dello stabilità dello stesso in un contesto diverso rispetto alla composizione negoziata che vede l’intervento del Tribunale non volto a controllare che la scelta del debitore risulti essere la migliore possibile sul mercato e la più redditizia, ma quale intervento residuale e limitato, vale a dire circoscritto alla verifica della funzionalità di quello stesso rispetto alla continuità aziendale (cioè del suo essere finalizzato ad evitare la definitiva perdita di valori e la maturazione di ulteriore perdite, e del suo iscriversi in un contesto di coerenza rispetto alle soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, comma 1 e 2, lettera b) C.C.I.), alla miglior soddisfazione dei creditori rispetto alla vendita in sede liquidatoria e/o atomistica, nonché alla verifica postuma dell’avvenuta osservanza del principio della competitività nella selezione dell’acquirente da garantirsi mediante ricorso a strumenti adeguati di pubblicità della cessione che consentano la partecipazione alle trattative e alla vendita da parte degli operatori economici ed escludano la presenza di conflitti di interesse ed interposizioni reali di persone in continuità soggettiva col debitore, ciò non competendo al giudice di governare in alcun modo ex ante la fase di scelta del cessionario e successivamente la fase contrattuale di stipula dell’atto di trasferimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-30-marzo-2026-est-balba

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34624/CrisiImpresa?Cessione-di-azienda-ex-art.-22-CCII%3A-rispetto-del-principio-di-competitivit%C3%A0%2C-sindacato-del-tribunale-a-fronte-di-offerta-migliorativa-successiva-al-closing-della-vendita

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, 12 agosto 2023  https://www.unijuris.it/node/7192 e Tribunale di Parma, 04 novembre 2022 https://www.unijuris.it/node/7192].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza