Corte di Cassazione (13243/2026) – Concordato preventivo con riserva: una volta introdotto, l’iscrizione a ruolo e la notifica di crediti tributari anteriori non pagati risulta ammissibile, ma non è ex art. 168 L.F. sanzionabile.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
07/05/2026

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 07 maggio 2026, n. 13243 – Pres. Francesco Federici, Rel. Salvatore Leuzzi.

Concordato preventivo con riserva – Notifica in corso di procedura di crediti tributari anteriori e relative sanzioni – Ammissibilità - Pagamenti anche rateizzati – Natura di atto di straordinaria amministrazione – Ammissibilità solo se autorizzati – Omesso pagamento non, pertanto, sanzionabile.

In tema di concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, L. fall. (c.d. concordato “con riserva”), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari di cui all’art. 168 L. fall. non preclude all’Amministrazione finanziaria l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento; tuttavia, dal deposito del ricorso opera il regime di “spossessamento attenuato” di cui all’art. 167 L. fall., sicché il pagamento di debiti anteriori, ivi inclusi quelli tributari oggetto di rateazione, integra atto di straordinaria amministrazione ed è consentito solo previa autorizzazione del giudice, con la conseguenza che l’omesso pagamento delle rate dovuto al rispetto di tale vincolo non può essere valutato come inadempimento colpevole né può legittimare l’applicazione o il recupero di sanzioni connesse alla decadenza dal beneficio della rateazione. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-7-maggio-2026-n-13243-pres-federici-est-leuzzi

[quanto al non essere l’apertura di una procedura di concordato preventivo ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed accessori, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 04 aprile 2019, n. 944https://www.unijuris.it/node/4655].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: