Tribunale di Milano -Composizione negoziata: la richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione di finanziamenti prededucibili vale solo per quelli da considerarsi tali in senso tecnico perché erogati da soggetti specializzati.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’impresa, 02 maggio 2026 (data della pronuncia) – Giudice Laura De Simone.
Composizione negoziata – Richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione di finanziamenti prededucibili nella forma di credito di fornitura di tipo revolving – Inammissibilità – Ambito di applicabilità del disposto dell’art. 22, primo comma, lettera a), C.C.I. da considerarsi rigorosamente circoscritto ai finanziamenti in senso tecnico.
In sede di composizione negoziata deve considerarsi inammissibile la richiesta del ricorrente di autorizzazione alla sottoscrizione di un finanziamento prededucibile nella forma di credito di fornitura di tipo revolving (nello specifico, di forniture, entro un massimo onnicomprensivo di valore prestabilito, di beni da saldarsi non a seguito di ogni provvista ma con pagamenti differiti, non conseguenti e non calendarizzati), stante che ai sensi del disposto dell’art. 22, primo comma, lettera a), C.C.I., che utilizza espressioni quali “finanziamenti”, “banca” e “intermediario finanziario”, la prededuzione prevista da quella disposizione è riconoscibile, nonostante la stessa faccia riferimento ad “ogni forma”, solo per finanziamenti in senso tecnico, vale a dire caratterizzati dalla messa a disposizione di provvista (denaro) ovvero dalla concessione di garanzie ad opera di soggetti tipicamente abilitati all’erogazione di credito nell’ambito di un sistema vigilato, restando pertanto escluse, quali possibili fonti di abusi volti al riconoscimento di quel beneficio con effetti distortivi sull’ordine delle prelazioni, altre ipotesi contrattuali idonee a sostenere, anche indirettamente, l’attività d’impresa, che fuoriescono però da quella prevista in senso rigoroso dal legislatore, da considerarsi pertanto non estensibile sulla base di valutazioni di mera funzionalità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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