Tribunale di Milano - Concordato semplificato di gruppo: presupposti perché la domanda di accesso proposta risulti ammissibile.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
26/06/2025

 

Tribunale di Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 26 giugno 2025 (data della pronuncia) – Pres. Laura De Simone, Rel. Sergio Rossetti, Giud. Luca Giani.

Concordato semplificato di gruppo – Accesso alla procedura - Presupposti perché la domanda risulti ammissibile.

Costituiscono presupposti di ammissibilità di una domanda di gruppo di concordato con cessione dei beni ex art. 25 sexies C.C.I., tempestivamente proposta, oltreché la competenza ex art. 27 C.C.I. del tribunale adito e la ritualità della proposta anche, eventualmente, con riferimento alla corretta formazione delle classi, l’avvenuta produzione della documentazione prevista dall’art. 39 C.C.I., della determina di cui all’ art. 120 bis C.C.I. da parte di tutte le società proponenti nonché da parte della persona fisica che ne esercita la direzione e il coordinamento, della relazione finale di cui all’art. 17, comma 8, C.C.I., come redatta e comunicata dall’esperto al termine della composizione negoziata, nonché del parere dello stesso con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33987/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-%C3%A8-sufficiente-che-il-piano-assicuri-ai-creditori-un-risultato-anche-solo-lievemente-migliorativo-rispetto-all%E2%80%99alternativa-della-liquidazione-giudiziale

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza