Corte di Cassazione (30904/2025) – L’iniziativa del P.M. per l’apertura della liquidazione giudiziale si caratterizza in termini di totale autonomia da quella dei creditori pur se assunta a seguito di segnalazione che concerna la precedente.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
25/11/2025

Corte di Cassazione, Sez. I civ, 25 novembre 2025, n. 30904 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Filippo D’Aquino.

Liquidazione giudiziale – Iniziativa del Pubblico Ministero che faccia seguito a quella dei creditori, poi desistita e archiviata – Natura autonoma – Momento a cui farsi risalire – Terzietà del giudice autore della segnalazione alla parte pubblica.

Va esclusa qualsiasi forma di automatismo tra segnalazione proveniente dai giudici in merito all’iniziativa dei creditori volta all’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un loro debitore, poi archiviata o desistita, e quella successiva assunta in tale direzione del Pubblico Ministero, che si deve ritenere venga promossa all’esito di una autonoma valutazione in ordine alla fondatezza della notizia ricevuta; ne consegue che, in caso di segnalazione al Pubblico Ministero ex art. 38, comma 2, C.C.. che riguardi un soggetto potenzialmente assoggettabile a liquidazione giudiziale, l’iniziativa di quello prende data dal momento in cui esercita il proprio potere-dovere di chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale e risulta appunto dotata di autonomia rispetto alla precedente istanza avanzata dai creditori, ciò garantisce la terzietà del giudice che ha effettuato la segnalazione ed è poi chiamato a decidere sulla diversa iniziativa della parte pubblica. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33977/CrisiImpresa?Liquidazione-giudiziale%3A-iniziativa-del-Pubblico-Ministero-e-irrilevanza-della-precedente-iniziativa-del-creditore-desistito

[quanto al fatto che non costruisce violazione del principio di terzietà il fatto che a decidere dell’istanza volta alla dichiarazione di fallimento su iniziativa del PM sia lo stesso giudice che, a seguito di una analoga iniziativa di un creditore, aveva segnalato tale circostanza a quello stesso organo requirente, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 ottobre 2024, n. 27560 https://www.unijuris.it/node/8209; Cassazione Sez. Un. Civili, 18 aprile 2013, n. 9409 https://www.unijuris.it/node/1858 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 29 settembre 2021, n. 26407 https://www.unijuris.it/node/5838].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza