Tribunale di Verona -Domanda di accesso con riserva ad una procedura di regolazione della crisi: considerazioni in tema di contestuale richiesta di autorizzazione alla sottoscrizione di finanziamenti prededucibili.
Tribunale di Verona, Sez. II civ., 10 aprile 2026 (data della pronuncia) – Pres. Monica Attanasio, Rel. Pier Paolo Lanni, Giud. Luigi Pagliuca.
Domanda di accesso con riserva ad una procedura di regolazione della crisi – Contestuale istanza di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili – Presupposti e limite, a seconda dei casi, di riconoscibilità.
In materia di domanda di accesso con riserva ex art. 44 C.C.I.ad una procedura di regolazione della crisi, l'autorizzazione ex art. 99 C.C.I. a contrarre un finanziamento funzionale alla continuità richiede un progetto di risanamento e un piano economico-finanziario almeno riferito alla durata della fase prenotativa; quanto all’attestazione del professionista indipendente come richiesta può essere omessa solo in presenza di un’urgenza passibile di arrecare grave pregiudizio all’attività d’impresa. Qualora sia previsto che il finanziamento provenga dai soci, esso è assoggettato alla rigida disciplina dell’art. 102 C.C.I. ed è autorizzabile con attribuzione in particolare, in deroga al disposto dell’art. 2467 c.c., della prededuzione ma nel limite dell’80%. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-10-aprile-2026-pres-attanasio-est-lanni
