Tribunale di Nocera Inferiore – Proposta di concordato preventivo in continuità approvata dalla maggioranza delle classi, nessuna composta da creditori privilegiati: applicabilità anche in tal caso dell’omologazione forzosa.

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Data di riferimento: 
20/04/2026

Tribunale di Nocera Inferiore, Sez. II civ. – Ufficio Fallimenti/Procedure concorsuali, 20 aprile 2026 – Pres. Salvatore Di Lonardo, Rel. Luigi Bobbio, Giud. Maria Troisi.

Concordato preventivo in continuità – Avvenuta approvazione da parte della maggioranza delle classi – Non partecipazione al voto dei creditori privilegiati perché soddisfatti al 100% - Omologazione mediante applicazione della ristrutturazione trasversale ex art. 112, secondo comma, C.C.I. – Ammissibilità - Ritenuto possibile rispetto anche del requisito di cui alla lettera d) - Ragione sottostante.

Con riferimento ad una proposta di concordato preventivo in continuità che risulti approvato dalla maggioranza, ma non dalla totalità, delle classi previste (nello specifico da sei classi su otto) e a fronte dell’istanza del debitore di applicazione dell’omologazione forzosa (c.d. cross-class cram-down o ristrutturazione trasversale) ai sensi dell’art. 112, secondo comma, C.C.I., nella ricorrenza degli altri presupposti di cui alle lettere a), b) e c), si deve, con riferimento ad una ipotesi di quel tipo, ritenere che anche la condizione prevista dalla lettera d), nucleo nevralgico di quella disposizione, prima parte, vale a dire l’avvenuta approvazione della proposta da parte di almeno una classe formata da creditori titolari di diritti di prelazione, possa considerarsi implicitamente integrata e validamente sostituita ogniqualvolta nessuna delle classi chiamata a votare sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione in quanto il piano concordatario preveda la soddisfazione integrale dei crediti prelatizi e la conseguente esclusione ex lege dei medesimi dal diritto di voto. L'art. 112, co. 2, lett. d), prima parte, C.C.I. non può infatti esigere dall'imprenditore il conseguimento del voto favorevole di una classe privilegiata in tutti i casi in cui, per effetto del combinato disposto con l'art. 109, comma 5, C.C.I., la formazione stessa di tale classe votante è preclusa per legge a cagione del pagamento integrale previsto dal piano; in tale ipotesi, il pagamento al 100% assorbe e neutralizza ontologicamente la necessità di una manifestazione formale di voto a tutela del rango privilegiato. [nello specifico, in conclusione, tenuto conto del voto favorevole validamente espresso, appunto, dalle sei classi chirografarie alle quali risultava offerto un pagamento non integrale (43,89%), il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per procedere all’omologazione del concordato superando il dissenso delle due restanti classi, ciò in quanto quelle che avevano aderito risultavano tutte pienamente qualificabili come” in the money”, perché avrebbero ricevuto comunque un pagamento se pure si fosse voluto applicare la seconda parte della lettera d) dell'art. 112, comma 2, C.C.I. (come novellata dal D.Lgs. 136/2024), vale a dire in caso di simulata distribuzione dell’attivo secondo le regole dell’Absolute Priority Rule anche sul valore eccedente quello di liquidazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-nocera-inferiore-20-aprile-2026-pres-di-lonardo-est-bobbio

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