Corte di Cassazione (11676/2026) – La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere che il pagamento dei crediti prelatizi, sia per il capitale che per gli interessi, inizi anche dopo due anni dall’omologazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 aprile 2026, n. 11676 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.
Sovraindebitamento– Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Pagamento dei crediti prelatizi – Possibilità che il momento iniziale sia differito anche di due anni dall’omologazione - Condizione necessaria – Riconoscimento da subito di interessi legali con decorrenza però del pagamento anch’essa eventualmente differita.
Ai sensi dell’art. 67, comma 4, CCII (nel testo modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), la moratoria fino a due anni dall’omologazione, che può essere contenuta nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore in relazione ai crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, va interpretata nel senso che la proposta stessa può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza la necessità di prevederne l’inizio del pagamento ovvero l’estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio dall’omologazione; a sua volta, anche il pagamento degli interessi legali rimane dunque sospeso, ove la proposta di moratoria lo preveda, per il medesimo periodo della moratoria, ferma l’obbligatorietà del loro computo, decorrendo essi - sui predetti debiti assistiti da prelazione - anche nel corso del biennio. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-29-aprile-2026-n-11676-pres-ferro-est-amatore
[quanto all’ammissibilità che il piano del consumatore possa, nella vigenza della L.3/2012, prevedere una dilazione “iniziale” nel pagamento dei debiti prelatizi anche ultrannuale rispetto al momento dell’omologazione purché ai creditori sia consentito di esprimersi in merito alla proposta, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 dicembre 2024, n. 34150 https://www.unijuris.it/node/8216 ed, in particolare, quanto al doversi considerare la moratoria annuale prevista dall’art.8, comma 4, di detta legge quale consentita sospensione: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2025, n. 9549 https://www.unijuris.it/node/8442].
