Tribunale di Verona - Nella fase prenotativa ex art. 44 C.C.I. può trovare accoglimento l’istanza di riconoscimento di una misura cautelare volta ad inibire che il concedente in leasing assuma determinate iniziative.

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Data di riferimento: 
13/04/2026

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ.,13 aprile 2026 (data della pronuncia) – Giudice designato Pier Paolo Lanni.

Strumenti di risoluzione della crisi – Istanza di accesso con riserva – Misura cautelare ex art. 54, comma 1, C.C.I. – Contratto di leasing in corso di svolgimento - Pronuncia di una inibitoria nei confronti del concedente – Finalità di impedirgli di assumere iniziative in grado di incidere sulla continuità aziendale – Presupposti perché una misura tipo possa venir riconosciuta.

Nella fase prenotativa ex art. 44 C.C.I. come volta all’accesso ad un percorso di risanamento della crisi che, come preannunciato dalla ricorrente sarà modulato su un piano di continuità diretta, si deve considerare ammissibile, in analogia con quanto previsto con riferimento al concordato preventivo di quel tipo dal combinato disposto del comma 1 quater e dell’art. 94 bis C.C.I., il riconoscimento di una misura cautelare ai sensi dell’art. 54, comma 1, C.C.I. volta ad inibire al concedente in leasing, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione del ricorso e/o per il solo fatto dell’avvenuto deposito dello stesso, di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, nonché di poterne anticiparne la scadenza o modificarli in danno della controparte, ciò sempreché quella tutela risulti, come confermato dai commissari, strumentale e proporzionata alla continuità aziendale, riguardando l’utilizzo di beni a tal fine necessari ed in ragione del fatto che i contratti che ne stanno alla base hanno avuto quasi integrale esecuzione, la morosità accumulata nell’ultimo periodo è contenuta e i prezzi di riscatto risultano ridotti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-13-aprile-2026-est-lanni

[quanto alla possibilità che gli effetti protettivi previsti dall’art. 94 bis C.C.I. con riferimento al concordato in continuità possano estendersi anche alla fase prenotativa, cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, 02 novembre 2025 https://www.unijuris.it/node/8816].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza