Corte di Cassazione (10723/2026) - Nel concordato preventivo in continuità con cram down fiscale il tribunale valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e non, in ogni caso, la meritevolezza del debitore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/04/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 aprile 2026, n. 10723 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Luigi D’Orazio.

Concordato preventivo in continuità – Transazione fiscale – Mancata adesione - Applicabilità del cram down fiscale – Presupposto necessario – Convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale -Non necessità che il debitore risulti meritevole – Motivo sottostante.

In sede di concordato preventivo in continuità con transazione fiscale, al fine che possa addivenirsi, come da richiesta del proponente, all’omologazione forzosa della proposta ai sensi dell’art. 88, comma 3, C.C.I. rileva solo la ricorrenza dei presupposti richiesti da quella disposizione, in particolare quello della convenienza [rectius ora, alla luce del correttivo 2024, della non deteriorità] della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, ma non anche, neppure in presenza di condotte distrattive o violazioni fiscali, la meritevolezza del debitore, che non rappresenta in generale un presupposto per l’omologazione del concordato; ciò, a differenza di quanto previsto dall’art. 63 C.C.I., come risultante dopo le modifiche introdotte sempre dal D. Lgs. 136/2024, che con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti contempla, tra le ipotesi ostative, anche talune specifiche condotte del debitore, tra cui quelle simulatorie o fraudolente. Le condotte pregresse del debitore in sede di concordato preventivo assumono infatti rilievo solo ove non adeguatamente rappresentate ai creditori, incidendo sulla correttezza e completezza dell’informazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34736/CrisiImpresa?La-Cassazione-su-cram-down-fiscale-e-meritevolezza-del-debitore

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza