Tribunale di Rimini - Liquidazione controllata: criterio di liquidazione del compenso al liquidatore ed all’OCC .
Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Fallimentare – Ufficio procedure concorsuali, 24 febbraio 2026 (data della pronuncia) – Giud. Filippo Meneghello.
Liquidazione controllata - Incarico di liquidazione non affidato all’OCC ma ad un diverso soggetto – Avvenuta esecuzione – Istanza dell’OCC di liquidazione del compenso mediante suddivisione dell’importo unitario come quantificato – Non intercorsa formulazione di una richiesta in tal senso da parte del gestore, né proposizione di una istanza di insinuazione al passivo – Non necessità che il giudice addivenga a tale ripartizione.
Con riferimento all’istanza di liquidazione del compenso finale richiesta dal liquidatore ex art. 275, comma 3, C.C.I. ad esecuzione terminata si deve ritenere che, ove abbia contestualmente formulato istanza anche di liquidazione della quota parte spettante all’OCC, nella persona di un diverso professionista, il giudice non è tenuto a ripartire tra gli stessi, secondo un criterio di proporzionalità, il compenso unitario come quantificato ai sensi del D.M. 202/2014 nel caso in cui quest’ultimo non abbia gestito la procedura parallelamente al liquidatore bensì in epoca anteriore all’apertura, e non risulti aver presentato istanza di liquidazione del compenso né istanza di insinuazione al passivo della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
