Tribunale di Bergamo - In presenza di una domanda principale di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di una subordinata di liquidazione controllata la competenza spetta al Tribunale in composizione collegiale.

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Data di riferimento: 
04/12/2025

Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 04 dicembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Vincenzo Domenico Scibetta, Rel. Luca Verzeni, Giud. Luca Fuzio.

Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII – Domanda principale di accesso a quella procedura – Formulazione contestuale di domanda subordinata per l’apertura della liquidazione controllata - Competenza del tribunale in composizione collegiale con riferimento ad entrambe.

Laddove un soggetto sovraindebitato proponga, in via principale, un ricorso per l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura di regola da decidersi da parte del Tribunale in composizione monocratica, e, in via subordinata, alla liquidazione controllata, procedura di competenza del Tribunale in composizione collegiale, è a quest’ultimo che, ai sensi dell’art. 281 nonies c.p.c., spetta la decisione di entrambe le domande. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34070/CrisiImpresa?Ristrutturazione-ex-art.-67-CCII%3A-competenza-collegiale-in-presenza-di-domanda-subordinata-di-liquidazione

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza