Corte d’Appello di Ancona – Procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore: può accedervi anche la coniuge del soggetto debitore come già ammesso che risulti essere mera datrice di ipoteca.
Corte d’Appello di Ancona, Sez. I civ., 04 novembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Annalisa Gianfelice, Cons. Paola De Nisco e Vito Savino.
Ristrutturazione familiare dei debiti del consumatore – Coniuge del debitore, soggetto terzo mero datore di ipoteca – Possibile accesso alla procedura – Esdebitazione del debitore principale - Effetti che ne conseguono nei confronti della banca mutuante, creditrice.
Può aver accesso, con riferimento alla comune abitazione già oggetto di procedura esecutiva da parte della banca mutuante, alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 66 e 67 C.C.I. la coniuge, titolare di una posizione debitoria derivante principalmente dalle spese di lite affrontate in solido, del soggetto ammesso a quella procedura, proprietario al 50%, di quell’alloggio, coniuge che figuri mero datore di ipoteca, e ciò ancorché non sia personalmente obbligata (come, invece, avviene nel caso del fideiussore), in quanto può, ciò nonostante, subire l'azione esecutiva del creditore sul bene dato in garanzia dell'obbligazione altrui nell'ipotesi in cui la stessa non sia stata compiutamente adempiuta; pur tuttavia, in un caso come quello, pur a fronte dell’esdebitazione del debitore principale, il creditore ai sensi dell’art. 278, comma 6, C.C.I. mantiene la garanzia ipotecaria nei confronti del terzo datore di ipoteca e quindi mantiene il diritto a soddisfarsi per l'intero sul bene, anche nell'ambito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
