Tribunale di Roma - Concordato preventivo in continuità indiretta: deve ritenersi ammissibile una proposta di affitto e successiva vendita dell’azienda a favore di assuntore, in ragione dell’apporto di nuova finanza.

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Data di riferimento: 
15/04/2026

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 15 aprile 2026 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Angela Coluccio, Giud. Daniela Cavaliere e Francesco Cottone.

Concordato preventivo in continuità indiretta – Previsione - Affitto di azienda e successiva cessione della stessa all’affittuario – Assunzione della qualità di assuntore in capo all’affittuario – Garanzia di soddisfazione dei creditori non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale - Ammissibilità della proposta.

Deve considerarsi ammissibile la proposta di concordato preventivo che preveda ai sensi dell’art. 84, secondo comma, C.C.I. una continuità aziendale c.d. “indiretta” attraverso l’affitto dell’azienda del debitore e la sua successiva cessione, entro un periodo massimo di quattro anni, al medesimo affittuario, il quale si assuma la qualità di assuntore garantendo, mediante l’apporto di finanza esterna, ai creditori, come inseriti in apposite classi, nei termini previsti, ai sensi dell’art. 87, secondo comma, C.C.I., un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-15-aprile-2026-pres-est-coluccio

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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