Tribunale di Locri – Concordato preventivo in continuità: considerazioni in tema di percentuale di soddisfacimento dei creditori, di patti paraconcordatari e di modalità di distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione.

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Data di riferimento: 
04/12/2025

Tribunale di Locri, Sez. Unica Civile, 04 dicembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Andrea Amadei, Rel. Giuseppe Cardona, Giud. Martina Castaldo.

Concordato preventivo in continuità aziendale - Percentuale di soddisfacimento dei creditori – Quantificazione rimessa al debitore – Fondamento - Limite da rispettarsi.

Concordato preventivo in continuità aziendale – Patti paraconcordatari – Criteri per considerarne legittima la conclusione – Limiti.

Concordato preventivo in continuità aziendale – Valore eccedente quello di liquidazione – Criterio di distribuzione in particolare degli utili derivanti dall’attività e della finanza esterna.

Nel concordato in continuità aziendale, fermo restando il limite minimo dato dall’offerta di somme o altre utilità economicamente valutabili in misura quantomeno pari rispetto ai risultati ottenibili nell’ambito della liquidazione giudiziale (v. artt. 84 c. I e III e 112 c. III C.C.I.), la determinazione in concreto della percentuale di soddisfacimento dei creditori è rimessa alla discrezionalità del debitore, proprio perché costui prosegue la propria attività e pertanto non deve liquidare i propri assets (quantomeno quelli considerati strategici). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

I patti paraconcordatari tramite i quali il debitore stabilisca con uno o più creditori un trattamento più favorevole non sono in contrasto con la disciplina del concordato preventivo, purché le ulteriori risorse siano messe a disposizione tramite la cd. finanza esterna, cioè da un terzo mediante versamenti con denaro proprio, dunque “neutri” rispetto al concordato; ciò in quanto nell’ambito di quella procedura le “risorse esterne” possono essere distribuite liberamente (si veda l’attuale articolo 84 c. VI C.C.I.). Nell’ambito di un concordato in continuità aziendale, però, è essenziale che il contenuto dei patti paraconcordatari sia reso disponibile dal debitore, affinché i creditori possano avere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la possibilità della continuità. Inoltre, i patti devono essere diretti a realizzare degli interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico e non devono, in particolare, estendersi all’espressione del diritto di voto (benché non si possa ignorare che, di fatto, un patto paraconcordatario può di fatto convincere il creditore a votare a favore del concordato, pur se in mancanza di un formale impegno in tal senso).Giova al riguardo osservare che la buona fede è un principio generale, ma che la sua violazione può comportare delle conseguenze soltanto qualora ciò sia previsto dal legislatore, con riguardo a specifici settori e casi (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il “valore eccedente quello di liquidazione”, consiste, qualora vi sia continuità “diretta”, negli utili tratti dall’azienda a partire dalla domanda di concordato, nella misura in cui questi non debbano essere impiegati per la distribuzione del valore di liquidazione (nel concordato in continuità, infatti, non sarebbe possibile vendere i beni ritenuti strategici per la prosecuzione dell’attività; di conseguenza il “plusvalore” generato dalla continuità aziendale potrebbe essere utilizzato nel rispetto delle ordinarie regole sui privilegi, in tutto o in parte). Esso deve essere distribuito in modo che i crediti inseriti nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore; quanto però in particolare alle “risorse esterne” (cioè gli apporti di “finanza esterna”), a seguito del cd. correttivo – ter e della modifica dell’articolo 84 c. VI C.C.I., il legislatore ha chiarito che possono essere distribuite in deroga alle disposizioni sull’absolute priority rule e sulla relative priority rule. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34058/CrisiImpresa?Concordato-preventivo-in-continuit%C3%A0%3A-soglia-minima-percentuale-di-soddisfacimento-dei-crediti-tributari-e-previdenziali-e-compatibilit%C3%A0-dei-patti-paraconcordatari

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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