Corte di Cassazione (11423/2026) – Fallimento: ammissibilità della rivendica per usucapione nei confronti della massa, di beni acquisiti all’attivo. Inidoneità della pronuncia di fallimento ad interrompere il tempo per l’acquisto.

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Data di riferimento: 
28/04/2026

 

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 aprile 2026, n. 11423 – Pres. Cosmo Crolla, Rel. Filippo D’Aquino.

Fallimento – Avvenuta usucapione di beni acquisiti all’attivo – Proponibilità dell’azione di rivendica nei confronti dei creditori – Non necessità dell’avvenuta anteriore trascrizione di un acquisto a tale titolo – Fondamento.

Dichiarazione di fallimento – Inidoneità ad interromper il tempo ad usucapiendum di un bene acquisito all’attivo – Possibilità che, in direzione contraria venga interrotto dal curatore mediante domanda di rilascio o petitoria.

L’acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento può essere fatto valere nei confronti del curatore del fallimento nelle forme dell’art. 103 L. fall., costituendo l’usucapione una fattispecie acquisitiva di diritti reali a titolo originario che, in quanto fondata su un fatto giuridico rappresentato dal possesso e dal decorso del tempo, risulta opponibile al curatore anche nel caso in cui il rivendicante non abbia ottenuto, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, un titolo a questi opponibile. (Principio di diritto e Massima Ufficiale) ,

La sentenza dichiarativa di fallimento è inidonea a interrompere il tempo ad usucapendum, rendendo del tutto indifferente per l’usucapente l’eventuale dichiarazione di fallimento. Ciò che interrompe l’utile decorso dell’usucapione è, invece, una domanda giudiziale di rilascio del bene, ovvero una domanda petitoria che, pendente il fallimento, non può che essere esperita dal curatore del fallimento. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34744/CrisiImpresa?Importante-sentenza-della-Cassazione-sulla-opponibilit%C3%A0-al-fallimento-dell%27usucapione-di-beni-immobili

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-28-aprile-2026-n-11423-pres-crolla-est-daquino

[con riferimento alla prima massima, circa la necessità che gli acquisti immobiliari laddove a titolo derivativo intervenuti prima del fallimento risultino trascritti per risultare opponibili nei confronti dei creditori, in particolare al fine del positivo esercizio dell’azione di rivendica ex art. 103 L.F. cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 3 luglio 2025, n. 18084 https://www.unijuris.it/node/8670; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 novembre 2023, n. 33167 https://www.unijuris.it/node/7578 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 gennaio 2018 n. 1190 https://www.unijuris.it/node/4057; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. II civ., 18 ottobre 2023, n. 28880 https://www.unijuris.it/node/7326; Corte di Cassazione, Sez. II civ., 31 maggio 2021, n. 15137 https://www.unijuris.it/node/5684 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 maggio 2022, n. 17230 https://www.unijuris.it/node/6364].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: