Corte d’Appello di Bologna – Considerazioni in tema di esenzione da revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti in esecuzione di accordi di ristrutturazione.
Corte d’Appello di Bologna, 04 dicembre 2025 – Pres. Giovanni Salina, Cons. Rel. Silvia Romagnoli, Cons. Antonella Romano.
Azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie – Pagamenti posti in essere in esecuzione dell’accordo ex art. 182 bis L.F. – Condizioni perché operi l’esenzione ex art. 67, comma 3, lettera e), L.F.
In tema di azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie, l’esenzione di cui all’art. 67, terzo comma, lett. e), L.F., là dove fa riferimento ai pagamenti posti in essere in esecuzione in particolare di un accordo omologato di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis L.F., non contempla alcuna ulteriore condizione, ai fini dell’esclusione della revoca di quei pagamenti, se non appunto l’omologazione dell’accordo, e non richiede pertanto che quanto con lo stesso accordo concordato sia stato anche eseguito nei termini preventivati, né può essere in alcun modo rimessa in discussione la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, atteso che la valutazione su tali elementi, da effettuarsi ex ante, è devoluta in via esclusiva all’organo giudiziario in sede di procedimento di omologa e di eventuale reclamo. E ciò appare ovvio, in quanto nessun creditore riceverebbe pagamenti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato dal tribunale se fosse soggetto all’alea della revocatoria nell’ipotesi che l’accordo non vada a buon fine. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
[al riguardo la Corte ha ritenuto di precisare che fattispecie ben diversa e distinta è quella dell’esenzione dalla revocatoria prevista dall’art. 67, comma 3, lett. d) L.F. che riguarda il piano attestato di risanamento, non soggetto ad omologa, ma all’attestazione di un professionista dotato di determinati requisiti; in tal caso la S.C. (cfr. in questa rivista, ordinanza della Sezione I civile, n. 6508 del 03 marzo 2023 https://www.unijuris.it/node/6895) ha affermato che “l'esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, prevista dall'art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., postula che il giudice investito di una domanda o di un'eccezione di revocatoria valuti, secondo una prospettiva "ex ante", parametrata sulla condizione del terzo contraente che faccia valere l'esenzione, l'idoneità del piano in parola a perseguire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, assicurando il riequilibrio della sua situazione finanziaria, con una valutazione che, tuttavia, deve essere condotta in negativo, nei limiti dell'assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine”].
